Compliance & Normative

IRES, IRAP e Dichiarazione Unico 2023 per PMI italiane: scadenze, calcolo passo-passo e novità da conoscere

IRES, IRAP e Dichiarazione Unico 2023 per PMI italiane: scadenze, calcolo passo-passo e novità da conoscere

La stagione fiscale 2023 entra nel vivo: per migliaia di SRL italiane le prossime settimane decideranno il saldo IRES e IRAP relativo al 2022, il primo acconto 2023 e la chiusura del Modello Redditi SC. Un calendario fitto, codici tributo da non confondere e un calcolo che parte dall’utile civilistico ma finisce – quasi sempre – su un imponibile fiscale diverso.

In questa guida pratica ti accompagniamo passo-passo: cosa cambia tra IRES, IRAP e Modello Redditi, chi è obbligato, come si calcolano (con esempio numerico reale su una SRL di servizi), come si compilano gli F24, le novità della Legge di Bilancio 2023 e gli errori più frequenti che ogni anno fanno scattare lettere di compliance o avvisi bonari.

1. La stagione fiscale 2023 in sintesi: 4 scadenze critiche

Per una SRL con esercizio coincidente con l’anno solare, il calendario delle imposte sui redditi 2023 si concentra in quattro date. Segnatele:

  • 30 giugno 2023 – Scadenza ordinaria per saldo IRES e IRAP 2022 + 1° acconto IRES/IRAP 2023. Le due voci vanno pagate insieme con F24, codici tributo distinti.
  • 30 luglio 2023 – Termine ultimo per chi paga con maggiorazione dello 0,4% (rateazione “tecnica” della scadenza di giugno).
  • 30 novembre 2023 – 2° acconto IRES/IRAP 2023 pari al 60% del totale acconto dovuto.
  • 30 novembre 2023 – Invio telematico della dichiarazione Modello Redditi SC / SP / PF 2023 (anno fiscale 2022) all’Agenzia delle Entrate.

Nota importante per chi è in regime di rateazione: l’F24 di giugno può essere rateizzato in massimo 6 rate (con interesse 0,33% mensile), purché la prima rata sia versata entro la scadenza ordinaria. Il 2° acconto di novembre, invece, va sempre in un’unica soluzione.

Calcolatrice laptop e foglio di calcolo per il calcolo IRES IRAP di una PMI

2. Differenza tra IRES, IRAP e Modello Redditi: chiarezza concettuale

Sono tre cose distinte che spesso vengono confuse, anche da chi gestisce l’amministrazione da anni:

IRES (Imposta sui Redditi delle Società) – Disciplinata dal Titolo II del TUIR (DPR 917/86), aliquota standard 24% dal 2017 (Legge 208/2015 ha ridotto dal 27,5% al 24%). La base imponibile è l’utile fiscale, cioè l’utile contabile rettificato dalle variazioni in aumento (costi indeducibili) e in diminuzione (proventi esenti, ammortamenti accelerati ammessi).

IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) – D.Lgs 446/97. Aliquota base 3,9%, ma varia per Regione: Lombardia, Lazio, Campania, Molise e Calabria applicano spesso la maggiorazione massima del 4,82%; altre Regioni restano al 3,9%. La base imponibile è il valore della produzione netta: ricavi meno costi della produzione (con regole specifiche: il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è interamente deducibile dal 2015).

Modello Redditi – L’ex-Unico, oggi sdoppiato in Redditi SC (Società di Capitali), Redditi SP (Società di Persone) e Redditi PF (Persone Fisiche). È la dichiarazione che racchiude IRES + IRAP + IVA annuale + Quadro RW (capitali esteri e cripto) + eventuali addizionali. Pagamento e dichiarazione sono atti distinti: si paga in F24, si dichiara online tramite Entratel/Fisconline o intermediari abilitati.

3. Chi è obbligato a IRES (e chi no)

L’IRES si applica a tutti i soggetti elencati nell’art. 73 TUIR. In sintesi, sono obbligate:

  • Società di capitali: SRL, SRLS, SPA, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione
  • Enti commerciali e non commerciali residenti che svolgono attività di impresa
  • Stabili organizzazioni in Italia di società estere
  • Trust commerciali e non commerciali con beneficiari individuati

Non sono soggetti IRES (ma sono comunque obbligati a dichiarare i redditi in altra forma):

  • Società semplici, SAS, SNC – Sono soggetti “trasparenti”: il reddito viene imputato ai soci pro quota e tassato con IRPEF (modello Redditi SP per la società, Redditi PF per i soci)
  • Ditte individuali – Tassate con IRPEF sul reddito d’impresa
  • Forfettari (L.190/2014) – Pagano un’imposta sostitutiva del 5% (start-up primi 5 anni) o 15%, che assorbe IRPEF, addizionali e IRAP. Nessuna IRES, nessuna IRAP, nessuna IVA

Tutti i soggetti IRES sono anche soggetti IRAP (salvo eccezioni residuali: agricoltori, alcuni enti pubblici, professionisti senza autonoma organizzazione). Quindi una SRL paga sempre entrambe.

4. Calcolo IRES passo-passo: esempio SRL di servizi

Vediamo un caso concreto. “Verdi Consulting Srl”, società di servizi di consulenza informatica con sede in Lombardia, chiude l’esercizio 2022 con un utile contabile di €145.000. Per arrivare all’imponibile fiscale serve un quadro di riconciliazione:

Variazioni in aumento (costi indeducibili o parzialmente deducibili):

  • Quota indeducibile auto promiscue (80% del costo non deducibile): +€3.200
  • Imposte non deducibili (IMU al 50% deducibile fino al 2021, totalmente deducibile dal 2022; sanzioni amministrative; bollo veicoli): +€1.800
  • Spese di rappresentanza eccedenti il limite (1,3% ricavi fino a €10M): +€600
  • Costi telefonia mobile indeducibili (20% del costo): +€0 (già rilevati a bilancio)

Variazioni in diminuzione (proventi esenti o deduzioni extracontabili):

  • Plusvalenze esenti partecipazioni (PEX art.87 TUIR): -€0
  • ACE – Aiuto alla Crescita Economica: non applicabile (la Legge di Bilancio 2022 – L.234/2021 – ha confermato la soppressione dell’ACE per le società di capitali a partire dal 2022)

Calcolo finale IRES:

  • Utile fiscale = €145.000 + €5.600 (variazioni in aumento nette) = €150.600
  • IRES dovuta = €150.600 × 24% = €36.144
  • Acconto già versato per il 2022: €0 (Verdi Consulting era in perdita nel 2021, nessun acconto dovuto)
  • Saldo IRES 2022 da versare entro il 30/06/2023: €36.144

Da notare: le imposte sui redditi (IRES stessa) sono indeducibili dall’IRES (art.99 TUIR), per cui non vanno tra le variazioni in diminuzione anche se figurano a Conto Economico come costo. L’IRAP, invece, è parzialmente deducibile (il 10% e la quota relativa al costo del lavoro non già dedotta).

5. Calcolo IRAP passo-passo: stesso esempio in Lombardia

Per la stessa “Verdi Consulting Srl”, il calcolo IRAP parte da una base imponibile completamente diversa:

Valore della produzione:

  • Ricavi delle vendite e prestazioni: €280.000

Costi della produzione deducibili IRAP (NON deducibili: costo del lavoro dipendente in larga parte deducibile dal 2015, oneri finanziari, IRAP stessa):

  • Costi materie prime/merci: €45.000
  • Costi servizi (consulenze esterne, telefono, energia): €82.000
  • Ammortamenti beni materiali strumentali: €22.000
  • Altri costi della produzione (cancelleria, manutenzioni, postali): €5.000
  • Totale deducibile: €154.000

Valore produzione netta = €280.000 – €154.000 = €126.000

Calcolo IRAP a confronto per Regione:

  • IRAP standard (es. Emilia-Romagna, Piemonte): €126.000 × 3,9% = €4.914
  • IRAP Lombardia (3,9% + maggiorazione 0,92% = 4,82%): €126.000 × 4,82% = €6.073
  • IRAP Lazio (massima 4,82%): €126.000 × 4,82% = €6.073

Per Verdi Consulting (Lombardia) il saldo IRAP 2022 è €6.073, da versare entro il 30/06/2023 insieme a IRES.

Una precisazione: la riforma della Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021) ha cancellato l’IRAP per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) dal 1° gennaio 2022. Ma le SRL e le società di capitali continuano a pagarla regolarmente.

Imprenditore italiano di una PMI rivede documenti fiscali per la dichiarazione Redditi SC 2023

6. Calcolo acconti 2023: metodo storico vs previsionale

Gli acconti IRES/IRAP per il 2023 si calcolano con due metodi alternativi. La scelta è del contribuente, ma comporta rischi diversi.

Metodo storico (più sicuro) – L’acconto totale è pari al 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Per Verdi Consulting:

  • Acconto IRES 2023 totale = €36.144 (= IRES 2022)
    • 1° acconto (40%): €14.458 entro 30/06/2023
    • 2° acconto (60%): €21.686 entro 30/11/2023
  • Acconto IRAP 2023 totale = €6.073 (= IRAP 2022)
    • 1° acconto (40%): €2.429 entro 30/06/2023
    • 2° acconto (60%): €3.644 entro 30/11/2023

Quindi nel F24 di giugno Verdi Consulting verserà: saldo IRES 2022 (€36.144) + 1° acconto IRES 2023 (€14.458) + saldo IRAP 2022 (€6.073) + 1° acconto IRAP 2023 (€2.429) = €59.104 totali.

Metodo previsionale – L’acconto si commisura all’imposta che si prevede di pagare per il 2023. Conviene se si prevede un calo dell’utile (es. dopo perdita di un cliente importante). Attenzione: se l’acconto effettivamente dovuto risulta superiore al 96% di quello pagato, scatta la sanzione del 30% (riducibile a 1/9 con ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs 472/1997) sulla differenza.

La regola pratica: usate il previsionale solo se avete una visione chiara e prudente del 2023, altrimenti il metodo storico è la scelta safe.

7. F24 per IRES/IRAP: codici tributo corretti

L’errore più comune nella compilazione dell’F24 è confondere i codici tributo. Ecco lo schema completo per la stagione 2023:

Voce Codice tributo Anno di riferimento
Saldo IRES 2022 2003 2022
1° acconto IRES 2023 2001 2023
2° acconto IRES 2023 2002 2023
Saldo IRAP 2022 3800 2022
1° acconto IRAP 2023 3812 2023
2° acconto IRAP 2023 3813 2023
Maggiorazione 0,4% (pagam. luglio) 1668 anno di riferimento del tributo

Compensazione orizzontale: l’F24 permette di compensare un debito IRES/IRAP con un credito IVA (o altro credito tributario). Limiti chiave per il 2023:

  • Compensazione di crediti IVA < €5.000: libera, nessun adempimento
  • Compensazione di crediti IVA > €5.000: necessario visto di conformità sulla dichiarazione IVA (rilasciato da commercialista, revisore, CAF)
  • Compensazione di crediti IVA > €50.000 per start-up innovative: regime agevolato senza visto fino a €50.000

L’F24 va presentato in via telematica (Entratel, Fisconline o home banking) per tutti i titolari di partita IVA. Quello cartaceo è ormai consentito solo a privati e per importi limitati.

Per approfondire le tempistiche e le modalità di compensazione, leggi anche la nostra guida alla liquidazione IVA del primo trimestre 2023.

8. Novità Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) rilevanti

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto diverse modifiche che impattano la stagione dichiarativa. Le principali:

  • Regime forfettario alzato a €85.000 di ricavi annui (era €65.000). Per le PMI in fase di start-up, può essere un’opzione da valutare con il commercialista prima di costituire la SRL.
  • Flat tax incrementale 15% per persone fisiche con redditi €40.000-€60.000: si applica sulla differenza positiva tra reddito 2023 e il più alto dei redditi 2020-2022 maggiorato del 5%. Misura una tantum solo per il 2023.
  • Credito d’imposta Transizione 4.0 ridotto: beni materiali 4.0 dal 40% al 20%, software dal 20% al 10%. Per la fruizione serve sempre fattura con dicitura “Bene 4.0 – art.1 commi 1054-1058 L.178/2020” e perizia per beni > €300.000.
  • Sospensione versamenti zone alluvione (Marche, Emilia-Romagna): per i soggetti residenti nei Comuni colpiti, sospesi i versamenti scadenti da settembre 2022, con riavvio rateale.
  • Rivalutazione partecipazioni e terreni: estesa al 2023 con imposta sostitutiva 16% (versabile in 3 rate annuali).
  • Tregua fiscale 2023: rottamazione cartelle 2000-2017 (solo capitale, niente sanzioni e interessi), definizione agevolata avvisi bonari, stralcio mini-debiti fino €1.000.

Per il dettaglio completo, consulta la guida sulle novità fiscali della Legge di Bilancio 2023 per le PMI.

Agenda con scadenze fiscali IRES IRAP 2023 - 30 giugno e 30 novembre per saldo e acconti

9. Errori comuni nella stagione Unico: i 5 più frequenti

Dall’analisi degli avvisi bonari ricevuti dai nostri clienti negli anni passati, ecco i cinque errori che ricorrono con più frequenza:

Errore #1 – Mancata deduzione corretta dei costi auto. Per l’auto promiscua (uso aziendale + privato), la deducibilità è del 20% sul costo di acquisto fino a €18.075 (con limite anche su carburante, manutenzione, assicurazione). Se l’auto è assegnata in uso promiscuo a un dipendente con fringe benefit tassato in busta paga, la deducibilità sale al 70%. Tante PMI deducono al 100% per errore: scatta il recupero d’imposta con sanzione 90%-180%.

Errore #2 – Spese di rappresentanza oltre limite. L’art.108 TUIR fissa limiti precisi: 1,5% sui ricavi fino a €10M, 0,6% sui ricavi €10M-€50M, 0,4% sui ricavi oltre €50M. Le spese di rappresentanza eccedenti vanno tra le variazioni in aumento. Errore tipico: scambiare per pubblicità (interamente deducibile) le cene di rappresentanza con clienti.

Errore #3 – Compensi amministratori a criterio competenza. I compensi degli amministratori sono deducibili solo nell’anno in cui sono pagati (art.95 TUIR, criterio di cassa allargato), non in quello di maturazione. Se delibero a dicembre 2022 un compenso che pago a gennaio 2023, la deduzione spetta nel 2023.

Errore #4 – IRAP costo del lavoro non dedotto integralmente. Dal 1° gennaio 2015 (Legge 190/2014, art.1 c.20) i datori di lavoro deducono integralmente dall’IRAP il costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato. Molte PMI deducono ancora solo le storiche deduzioni forfetarie (cuneo fiscale, contributi INAIL), perdendo il beneficio principale.

Errore #5 – Quadro RW dimenticato. Vanno dichiarati: partecipazioni in società estere, conti correnti esteri, immobili all’estero, criptovalute (oltre €5.000 detenute mediamente in valuta estera). Sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato (15%-30% se in paradisi fiscali). Dal 2023 il Quadro RW si applica anche alle cripto in modo più strutturato.

10. Come Odoo / Brenta ERP semplifica la gestione fiscale

Brentasoft è partner ufficiale Odoo Italia: implementiamo Odoo con localizzazione italiana completa, pensata per ridurre il margine di errore nella stagione dichiarativa. I moduli che le PMI usano di più:

  • Accounting Italia – Piano dei conti italiano standard (con possibilità di personalizzazione), partita doppia automatica per ogni movimento, gestione natura IVA (N1-N7) corretta
  • Calcolo ammortamenti – Doppio binario civilistico + fiscale con tracciamento delle variazioni in aumento/diminuzione utili in dichiarazione
  • Registri IVA – Generazione automatica registri vendite/acquisti/corrispettivi, liquidazione periodica, comunicazione LIPE pronta per l’export XML
  • Export per commercialista – Bilancio in formato XBRL standard Unioncamere, dettaglio movimenti in CSV/Excel, fascicolo dichiarazione
  • Audit trail – Ogni scrittura è tracciata (chi, quando, da quale documento), inalterabile dopo la chiusura del periodo
  • Integrazione cassetto fiscale AdE – Visualizzazione delle ricevute F24, cartelle, codici tributo direttamente nel gestionale

La differenza pratica: chi gestisce 200 fatture/mese su un foglio Excel impiega 8-12 ore solo per la quadratura IRAP di fine anno. Con Odoo configurato bene, il file pre-compilato per il commercialista esce in 30 minuti, con tutte le variazioni in aumento/diminuzione già spiegate.

Domande frequenti

Sono SRL con utile sotto €10.000: pago comunque IRES al 24%?

Sì. A differenza dell’IRPEF, l’IRES non ha scaglioni progressivi né soglie di esenzione: l’aliquota del 24% si applica al primo euro di utile fiscale. Una SRL con utile €10.000 paga €2.400 di IRES + IRAP (in Lombardia con base imponibile produttiva analoga, intorno ai €400-€700). Se l’utile è basso o nullo, valuta col commercialista se rientri in altre opzioni: trasformazione in SAS, scioglimento volontario, o se la struttura SRL ha senso solo per limitare la responsabilità (a fronte del costo annuo di camera commercio + commercialista + IVA + IRES, intorno ai €2.500-€4.000/anno minimi).

Posso rinviare il versamento IRES/IRAP a settembre come accade per IVA?

No, non esiste una proroga automatica come per la liquidazione IVA. L’unica “dilazione” tecnica è la maggiorazione 0,4% che sposta la scadenza dal 30 giugno al 30 luglio. Se devo distribuire ulteriormente il carico, posso usare la rateazione in F24 fino a 6 rate (interesse 0,33% mensile), con prima rata sempre entro la scadenza ordinaria. In casi eccezionali (calamità naturali, crisi documentate) si può chiedere la sospensione, ma è valutata caso per caso dall’Agenzia.

Acconto IRES con metodo previsionale: rischio sanzione se sbaglio?

Sì, e questo è il punto critico. La regola: se l’acconto effettivamente pagato risulta inferiore al 96% di quello dovuto (calcolato sull’imposta del 2023 a chiusura anno), scatta sanzione del 30% sulla differenza (art.13 D.Lgs 471/1997). Si può ridurre con ravvedimento operoso a 1/9 (3,33%) se sano entro 90 giorni. Il consiglio operativo: usa il previsionale solo se hai una visione consolidata e prudente del 2023 (es. perdita certa di un grosso cliente). Per la PMI media, il metodo storico è quasi sempre più safe, anche se talvolta significa anticipare cassa.

Forfettario: pago IRES e IRAP?

No. Il regime forfettario (L.190/2014) prevede un’imposta sostitutiva del 5% (start-up primi 5 anni con requisiti specifici) o 15% sul reddito imponibile (calcolato applicando coefficienti di redditività ai ricavi, da 40% a 86% in base all’attività). Questa sostitutiva assorbe IRPEF, addizionali regionali/comunali, IRAP. Quindi un forfettario non versa né IRES (perché non è soggetto IRES essendo persona fisica) né IRAP né IVA. Approfondiamo i requisiti nella nostra guida al regime forfettario per PMI e freelance: dal 2023 la soglia di ricavi è salita a €85.000.

IRES e IRAP per società in perdita 2022: cosa pago?

Se la base imponibile IRES è negativa (perdita fiscale), non si versa IRES. La perdita può essere riportata in avanti senza limite di tempo (art.84 TUIR) e usata per abbattere il reddito dei futuri esercizi fino all’80% (in fase di start-up – primi 3 anni – può essere usata al 100%). L’IRAP, invece, ha una base diversa: anche con utile civilistico negativo, è possibile avere valore della produzione netta positivo (es. se i costi del lavoro sono alti, indeducibili IRAP), e quindi dover pagare IRAP. Verifica sempre la base IRAP, è l’errore di valutazione più comune in fase di stima cassa.

Spese di sponsorizzazione (calcio, eventi): sono deducibili?

Sì, ma con cautela. La Cassazione e l’Agenzia distinguono nettamente:

  • Sponsorizzazione vera (logo su maglia, banner stadio, presenza con stand): è pubblicità, interamente deducibile come costo d’esercizio (art.108 c.2 TUIR), purché documentata da contratto scritto e fatturazione corretta
  • Erogazione liberale mascherata da sponsorizzazione: non deducibile, con sanzione

L’ASD Onlus e dilettantistiche godono di una presunzione di deducibilità fino a €200.000/anno (DL 460/97). Per sponsorizzazioni più alte, serve dimostrare l’effettiva utilità promozionale: contratto dettagliato, visibilità misurata, eventi documentati. Conservare foto, brochure, copertura media.

Quanto costa il commercialista per Unico SRL PMI?

Range tipico per una SRL con fatturato €200-€800k, contabilità ordinaria, 80-200 movimenti/mese: €2.500-€5.500/anno per il pacchetto completo (tenuta contabilità, bilancio, dichiarazione Redditi SC + IRAP, dichiarazione IVA, LIPE trimestrali, modello 770 sostituto, certificazioni uniche, gestione adempimenti minori). Per SRL piccole con <50 movimenti/mese il costo scende a €1.800-€2.800. Costi aggiuntivi tipici: analisi di bilancio dedicate, consulenze straordinarie (operazioni M&A, conferimenti, ristrutturazioni del debito), pareri scritti. Investire bene in un commercialista esperto fa risparmiare molto sui costi di gestione operativa e sulle sanzioni evitate.


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