Compliance & Normative

Regime forfettario 2022 per PMI e freelance italiani: requisiti, calcoli e quando conviene davvero

Regime forfettario 2022 per PMI e freelance italiani: requisiti, calcoli e quando conviene davvero

Il regime forfettario è la struttura fiscale più popolare per chi apre una partita IVA in Italia. Nato con la Legge n. 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015), è stato rivisto in modo sostanziale dalla Legge n. 145/2018 e successivamente ritoccato dalla Legge n. 160/2019. Nel 2022 rappresenta la scelta predefinita per centinaia di migliaia di freelance, microimprese, artigiani e piccole attività commerciali. Eppure, dopo otto anni dall’introduzione, c’è ancora molta confusione su come funziona davvero: cosa cambia rispetto al vecchio regime dei minimi, quando conviene rimanerci e quando è meglio uscirne, come si calcola l’imposta sostitutiva e quale impatto ha la fatturazione elettronica diventata obbligatoria a luglio 2022.

In questa guida operativa mettiamo insieme i requisiti aggiornati, i coefficienti di redditività ATECO, un esempio numerico completo riferito a una web agency e tutte le indicazioni pratiche per gestire la contabilità con un gestionale moderno. L’obiettivo è darti gli strumenti per capire se il forfettario fa al caso tuo nel 2022 e per metterlo in pratica senza sorprese.

Cos’è il regime forfettario e cosa NON è

Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, è un regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali, IVA e IRAP con una singola imposta sostitutiva. Si rivolge alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, con limiti dimensionali stringenti su ricavi e altri parametri.

È importante chiarire subito tre cose che spesso vengono confuse:

  • Non è il regime dei minimi. Il regime dei nuovi minimi (D.L. 98/2011) è stato chiuso nel 2015 e oggi sopravvive solo per chi vi era già aderito entro fine 2015 e ne mantiene i requisiti, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età o al quinto anno di attività. Per chi apre partita IVA nel 2022, l’unica via agevolata è il forfettario.
  • Non è il regime semplificato. Quest’ultimo (artt. 18 del DPR 600/1973) è un metodo di tenuta della contabilità, non un regime fiscale sostitutivo: chi è in semplificato paga comunque IRPEF a scaglioni e applica l’IVA.
  • Non è un trattamento per “piccoli” indistinti. Ha requisiti precisi che escludono diverse situazioni comuni (lavoratori dipendenti con redditi alti, soci di SRL controllate, ex collaboratori dell’attuale committente).

Il forfettario è pensato per imprese e professionisti con ricavi contenuti che vogliono semplificare la gestione fiscale e ridurre il carico tributario, accettando in cambio l’impossibilità di scaricare costi reali e di applicare l’IVA in fattura.

Requisiti di accesso al regime forfettario nel 2022

Per applicare il regime forfettario nel 2022 occorre rispettare contestualmente diverse condizioni. La soglia principale è quella sui ricavi/compensi conseguiti l’anno precedente, fissata a 65.000 euro per tutti i codici ATECO (uniformata dalla L. 145/2018, che ha eliminato le soglie differenziate previste in origine).

Oltre alla soglia di ricavi, devono essere rispettati questi requisiti:

  • Spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi nell’anno precedente. Include compensi per lavoro autonomo occasionale, co.co.co., utili da partecipazione erogati ai familiari ex art. 60 del TUIR.
  • Nessuna partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
  • Nessun controllo, diretto o indiretto, su SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata in regime forfettario.
  • Nessuna attività prevalente verso ex datori di lavoro: chi cessa un rapporto di lavoro dipendente non può svolgere attività prevalente nei confronti di quel datore (o di un suo gruppo) per i due periodi d’imposta successivi.
  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati nell’anno precedente non superiori a 30.000 euro. La verifica non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente.

Il superamento dei 65.000 euro di ricavi comporta l’uscita dal regime dal periodo d’imposta successivo, salvo il caso di sforamento oltre i 100.000 euro che provoca l’uscita immediata con applicazione dell’IVA sul fatturato eccedente (regola introdotta successivamente; nel 2022 la regola è quella della L. 190/2014: uscita l’anno dopo).

I coefficienti di redditività ATECO

Il forfettario si chiama così perché il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi, ma applicando un coefficiente di redditività predefinito al fatturato lordo. Il coefficiente dipende dal codice ATECO dell’attività e rappresenta una stima “forfettaria” di quanto residua come reddito dopo i costi tipici di quel settore.

Ecco i coefficienti previsti nel 2022:

  • 40% — Industrie alimentari e bevande (codici 10 e 11)
  • 40% — Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codici 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)
  • 40% — Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81)
  • 54% — Commercio ambulante di altri prodotti (47.82, 47.89)
  • 62% — Intermediari del commercio (46.1)
  • 67% — Costruzioni e attività immobiliari (codici 41, 42, 43, 68)
  • 78% — Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codici 64-66, 69-75, 85, 86-88)
  • 86% — Altre attività economiche (sezioni A, B, C, D, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S)

Attenzione a non confondere i numeri: il coefficiente di redditività è la quota di ricavi considerata reddito imponibile, non la quota di costi. Un coefficiente del 78% significa che il 78% del fatturato viene tassato e il restante 22% è considerato copertura forfettaria dei costi. Questo è il principio chiave da cui derivano tutti i pro e i contro del regime.

Una web agency con codice 62.01.00 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) rientra nel coefficiente 67%; un commercialista o un consulente con codice 69.20.11 o 70.22.09 ricade nel 78%; un commerciante al dettaglio con codice 47.xx applica il 40%.

Calcolo dell’imposta sostitutiva: l’esempio completo

Calcolo regime forfettario coefficiente redditivita

Passiamo al cuore operativo: come si calcola quanto si paga. La sequenza è sempre questa:

  1. Si prende il fatturato lordo incassato nell’anno (criterio di cassa).
  2. Si applica il coefficiente di redditività ATECO per ottenere il reddito lordo.
  3. Si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (cassa professionale o INPS).
  4. Si ottiene il reddito imponibile, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%).

Vediamo un caso pratico riferito a una web agency individuale con codice ATECO 62.01.00 (coefficiente 67%) e fatturato annuo di 50.000 euro, iscritta alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,23% per il 2022, composta da 24% IVS + 0,72% maternità + 1,51% di componenti minori, inclusa l’ISCRO per i professionisti).

Voce Importo
Ricavi annuali (incassato) € 50.000
Coefficiente redditività 67% × 0,67
Reddito lordo (50.000 × 67%) € 33.500
Contributi INPS Gestione Separata (26,23% di 33.500) − € 8.787
Reddito imponibile € 24.713
Imposta sostitutiva 15% € 3.707
Carico fiscale totale (contributi + imposta) € 12.494
Reddito netto in tasca € 37.506

Su 50.000 euro fatturati, lo stesso professionista porta a casa circa 37.500 euro netti. Il carico fiscale complessivo (compresi i contributi previdenziali) è pari al 24,9% del fatturato. Per un reddito equivalente in regime ordinario IRPEF (con scaglioni 23%-25%-35%-43% e addizionali) lo stesso fatturato genererebbe una tassazione effettiva sensibilmente più alta, soprattutto se i costi reali deducibili sono modesti.

Imposta sostitutiva al 5% per le startup

Chi apre la partita IVA può applicare l’aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni se rispetta tre condizioni:

  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa.
  • L’attività non deve essere la prosecuzione di un’attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo periodo di praticantato obbligatorio).
  • In caso di subentro in attività preesistente, i ricavi/compensi del cedente non devono superare i 65.000 euro l’anno precedente.

Sui 24.713 euro dell’esempio, un’aliquota al 5% si traduce in soli 1.236 euro di imposta sostitutiva, contro i 3.707 euro al 15%: un risparmio di 2.471 euro all’anno per cinque anni, ovvero quasi 12.400 euro nei primi cinque anni di attività.

I contributi previdenziali: la voce più pesante

Per molti forfettari il vero costo non è l’imposta sostitutiva, ma i contributi previdenziali. Nel 2022 le regole sono queste:

  • Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa privata): aliquota 26,23% per il 2022 (24% IVS + 0,72% maternità + 1,51% componenti minori incluso l’ISCRO introdotto dalla L. 178/2020 con aliquota 0,51% in fase di avvio). Il contributo si applica sul reddito determinato come ricavi × coefficiente. Non c’è minimale obbligatorio.
  • Artigiani e commercianti INPS: contributi fissi sul minimale reddituale (€ 16.243 nel 2022) pari a circa € 3.905 per artigiani e € 3.918 per commercianti. Sull’eccedenza si applica il 24% (artigiani) o 24,48% (commercianti). Possibile riduzione del 35% per gli iscritti al forfettario, su domanda.
  • Casse previdenziali private (avvocati, ingegneri, commercialisti, geometri, ecc.): regole specifiche per cassa, con minimi e aliquote variabili.

La riduzione del 35% dei contributi INPS per artigiani e commercianti forfettari è un’agevolazione spesso sottovalutata. Va richiesta esplicitamente tramite il portale INPS entro il 28 febbraio dell’anno di applicazione (o entro 30 giorni dall’inizio attività) e si traduce in un risparmio concreto di oltre 1.300 euro/anno sul minimale.

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva (è l’unica deduzione ammessa). Vanno indicati nel quadro LM della dichiarazione e devono essere effettivamente pagati nell’anno per essere deducibili (principio di cassa).

Vantaggi del regime forfettario

I motivi per cui il forfettario è diventato la scelta dominante per le partite IVA italiane si possono riassumere in cinque punti:

  1. Imposta unica sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni delle startup) anziché scaglioni IRPEF, addizionali regionali e comunali. Il vantaggio è tanto più marcato quanto più alto è il reddito sotto la soglia.
  2. Niente IVA in fattura: i clienti pagano l’importo netto senza l’aggiunta del 22% (o aliquote ridotte). Vantaggio enorme verso clienti privati B2C, neutro verso clienti B2B con IVA detraibile.
  3. Niente studi di settore/ISA: i forfettari sono esclusi dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
  4. Contabilità ultrasemplificata: nessun registro IVA, nessuna liquidazione periodica, nessuna comunicazione dati fatture. Basta numerare e conservare le fatture emesse, registrare gli incassi per cassa e annotare i contributi previdenziali pagati.
  5. Esonero da ritenuta d’acconto: chi è in forfettario non subisce ritenuta sulle proprie fatture (basta indicare la causale in fattura) e, salvo eccezioni, non è sostituto d’imposta sui compensi che eroga.

Per un freelance digitale che fattura prevalentemente a clienti privati o piccole aziende, questi vantaggi diventano una leva di prezzo importante: a parità di ricavo netto, il prezzo finale è più competitivo del 22% rispetto a un concorrente in regime ordinario.

Limiti e svantaggi da conoscere

Consulente fiscale regime forfettario PMI

Il rovescio della medaglia esiste e va valutato con onestà:

  • Niente detrazione IVA sugli acquisti: chi compra un computer da 1.220 euro IVA inclusa paga davvero 1.220 euro. In regime ordinario potrebbe scaricare 220 euro di IVA.
  • Niente deduzione dei costi reali: la quota forfettaria del 22% (per ATECO 78%) o 33% (per ATECO 67%) può essere insufficiente quando i costi reali sono alti, ad esempio in attività con forte componente di acquisti, materiali o subappalti. Una web agency con prevalente subappalto a sviluppatori esterni può ritrovarsi a pagare imposta su redditi “virtuali” superiori a quelli reali.
  • Reverse charge non applicabile: il forfettario non applica il reverse charge in uscita e per gli acquisti in reverse charge dall’estero (UE e extra-UE) deve pagare l’IVA con autofattura, senza poterla detrarre.
  • Niente ritenuta d’acconto in entrata: il committente non opera ritenuta. Sembra un vantaggio, ma se in futuro si esce dal regime con compensi maturati prima, possono nascere situazioni miste delicate.
  • Esclusione dal contraddittorio ISA: niente “voto fiscale” da spendere come garanzia in fase di controllo, anche se in compenso ci sono regole agevolative su accertamenti.
  • Difficoltà di accesso al credito: alcune banche guardano con sospetto i bilanci dei forfettari perché il “reddito dichiarato” è frutto di un calcolo forfettario e non rispecchia le marginalità reali. In sede di mutuo o finanziamento può servire materiale aggiuntivo.

La regola pratica: il forfettario conviene quasi sempre se i costi reali sono inferiori alla quota forfettaria implicita nel coefficiente. Se i costi superano stabilmente quella soglia, il regime ordinario o semplificato può tornare a essere vantaggioso, soprattutto sopra i 40.000-50.000 euro di ricavi.

Fatturazione elettronica per i forfettari nel 2022

Il 2022 segna una svolta sulla fatturazione elettronica per il regime forfettario. Fino al 30 giugno 2022 tutti i forfettari erano esonerati dall’obbligo di fattura elettronica B2B (introdotto dal 1° gennaio 2019 per la generalità delle partite IVA).

Dal 1° luglio 2022, in seguito al D.L. 36/2022 (Decreto PNRR-2 convertito con L. 79/2022), l’obbligo di fattura elettronica si estende anche ai contribuenti in regime forfettario che hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente. I forfettari sotto la soglia di 25.000 euro restano esonerati fino al 1° gennaio 2024 (data in cui l’obbligo diventerà generalizzato per tutti).

In pratica, nel 2022 coesistono tre situazioni:

  • Forfettari con ricavi 2021 superiori a 25.000 euro: obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022.
  • Forfettari con ricavi 2021 inferiori o uguali a 25.000 euro: esonero confermato fino al 31 dicembre 2023.
  • Nuove partite IVA aperte nel 2022 in forfettario: esonero per il primo anno (manca il riferimento dell’anno precedente), poi verifica nel 2023.

Per chi rientra nell’obbligo, le fatture vanno emesse in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Servono un canale di trasmissione (PEC, codice destinatario di un intermediario, web SdI) e un software che produca XML conformi. I sistemi gestionali moderni gestiscono nativamente il flusso, integrando la firma, l’invio allo SdI, la conservazione sostitutiva e l’eventuale gestione delle ricevute di scarto.

Un dettaglio importante per chi è ancora in esonero: anche se non si è obbligati, conviene passare volontariamente alla fattura elettronica per anticipare la transizione, semplificare la conservazione e dimostrare la corretta tenuta documentale. Inoltre la fattura elettronica volontaria abilita la riduzione di un anno dei termini di accertamento per chi tracci tutti gli incassi e pagamenti sopra i 500 euro.

La fattura del forfettario: cosa scrivere in pratica

Una fattura emessa in regime forfettario deve riportare alcuni elementi specifici che la distinguono da una fattura ordinaria:

  • Nessuna IVA: l’importo della fattura è composto solo dal corrispettivo, senza addebito IVA.
  • Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 — regime forfettario”.
  • Dicitura sulla ritenuta: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014”.
  • Marca da bollo da 2 euro per fatture con importo superiore a 77,47 euro (è un’imposta di bollo che sostituisce l’IVA). Da indicare in fattura sia come voce che come dato del contrassegno. Per fatture elettroniche si paga in modalità telematica con F24, con cadenza trimestrale.
  • Codice destinatario o PEC: obbligatori solo se la fattura è elettronica.

Una fattura ben fatta evita contestazioni dei clienti (soprattutto della Pubblica Amministrazione, che è particolarmente attenta alle diciture) e semplifica i controlli successivi. Per approfondire la struttura completa di una fattura B2B e i diversi obblighi, può essere utile rileggere la nostra guida alla fatturazione elettronica B2B per PMI.

Come Brenta ERP (Odoo) gestisce il regime forfettario

Gestionale ERP fatturazione forfettario

Un gestionale moderno costruito sulla piattaforma Odoo permette di gestire il regime forfettario in modo trasparente, senza forzature e senza addebiti errati di IVA. In Brenta ERP la configurazione passa attraverso quattro elementi:

  1. Posizione fiscale dedicata “Regime Forfettario”: applica automaticamente alle fatture in uscita un’aliquota IVA al 0% con causale di esenzione “N2.2 — Operazioni non soggette – altri casi” (codifica TD/N richiesta dallo SdI per i forfettari), inserendo la dicitura art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 nel piè di pagina.
  2. Gestione automatica della marca da bollo: il sistema controlla l’importo della fattura e, per importi superiori a 77,47 euro, aggiunge in automatico la voce “Imposta di bollo 2 euro” con flag dedicato per la rendicontazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate. La gestione include anche il calcolo dell’F24 da versare con scadenze trimestrali.
  3. Contabilità semplificata: il piano dei conti viene snellito per riflettere le esigenze del forfettario, con un registro incassi/pagamenti e la possibilità di esportare il riepilogo dei ricavi per il quadro LM della dichiarazione (modello Redditi PF).
  4. Integrazione SdI: per chi è soggetto all’obbligo dal 1° luglio 2022, l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio avviene direttamente dal gestionale tramite intermediario qualificato, con tracciamento delle ricevute e conservazione sostitutiva inclusa.

L’investimento in un gestionale strutturato può sembrare sproporzionato per un piccolo forfettario, ma diventa indispensabile non appena si superano le 50-100 fatture all’anno o si gestiscono più clienti business con flussi documentali complessi. Per orientarsi sulle opzioni disponibili, vale la pena rileggere la nostra analisi su ERP e gestionale e l’approfondimento sull’automazione del ciclo passivo, due punti spesso trascurati anche da chi è in forfettario ma riceve molti documenti dai fornitori.

Quando il forfettario conviene davvero

Il forfettario non è automaticamente la scelta migliore. La convenienza dipende dal rapporto tra ricavi, costi reali, contributi previdenziali e situazione personale (carichi familiari, mutuo per detrazioni, redditi da locazione, ecc.). Una matrice empirica che funziona quasi sempre è questa:

  • Conviene quasi certamente se: ricavi sotto 30.000 euro, costi reali bassi (servizi puri, lavoro intellettuale), nessuna detrazione/deduzione personale rilevante, nessuna fascia IRPEF alta a cui far concorrere il reddito.
  • Conviene probabilmente se: ricavi tra 30.000 e 50.000 euro, costi reali tra il 10% e il 20% dei ricavi, ATECO con coefficiente 67% o 78%.
  • Va valutato caso per caso se: ricavi tra 50.000 e 65.000 euro, costi reali sopra il 30%, presenza di familiari a carico e mutui che generano detrazioni importanti in regime ordinario.
  • Non conviene se: costi reali sopra il 40% dei ricavi (industria, commercio con magazzino, costruzioni con materiali), necessità di scaricare IVA su acquisti rilevanti, prevalente clientela B2B con IVA detraibile, obiettivo di crescita rapida sopra la soglia dei 65.000 euro nel breve termine.

Un esercizio utile è simulare il calcolo dell’imposta sia in forfettario sia in regime ordinario (con costi reali e detrazioni effettive). La differenza emerge subito e aiuta a prendere una decisione informata, eventualmente con il supporto del commercialista.

FAQ: domande frequenti sul regime forfettario

Il forfettario può fatturare alla Pubblica Amministrazione?

Sì, ma con due specifiche. Primo, la fattura va emessa in formato elettronico tramite SdI (la PA accetta solo fatture elettroniche dal 2014, ben prima dell’obbligo generale). Secondo, anche se il forfettario è in esonero, per la PA la fattura elettronica è sempre dovuta. Va inoltre indicato il codice IPA dell’ufficio destinatario e applicato lo split payment se previsto: per i forfettari, però, lo split payment è stato escluso (la PA paga al netto e non versa l’IVA, semplicemente perché non c’è IVA in fattura).

Il forfettario deve avere una PEC?

Sì. L’obbligo di PEC per le partite IVA esiste indipendentemente dal regime fiscale, in base al D.L. 185/2008. Va comunicata al Registro Imprese (per ditte individuali iscritte) o all’INI-PEC. Per i forfettari che diventano soggetti all’obbligo di fattura elettronica dal luglio 2022, la PEC può essere usata anche come canale di ricezione dalle fatture elettroniche dallo SdI.

Si può uscire volontariamente dal forfettario?

Sì. L’uscita per scelta è possibile barrando l’apposita opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA dell’anno successivo (sì, anche se non si fa la dichiarazione IVA in forfettario, si compila il VO). Attenzione: l’opzione vincola per almeno tre anni nel regime ordinario o semplificato. La scelta va ponderata con simulazioni numeriche e non va fatta sull’impulso del momento.

I beni strumentali sono deducibili nel forfettario?

No, non direttamente. Il costo di un PC, una stampante o un’auto strumentale non viene dedotto per importo reale: rientra nella quota forfettaria implicita nel coefficiente di redditività. Questo è uno dei limiti più discussi del regime, soprattutto in fasi di forte investimento. Resta possibile dedurre i contributi previdenziali e, in alcuni casi specifici, oneri straordinari come la maternità.

Il forfettario può assumere dipendenti?

Sì, ma con il limite delle spese per lavoro non superiori a 20.000 euro lordi annui (somma di stipendi lordi, contributi a carico del datore, indennità varie). Superato questo limite, si esce dal regime dall’anno successivo. La gestione del personale comporta inoltre obblighi da sostituto d’imposta (ritenute sui dipendenti, modello 770) che annullano parzialmente la semplificazione del forfettario. In genere, sopra le 2-3 assunzioni il regime forfettario perde gran parte dei suoi vantaggi.

Il forfettario fa la liquidazione IVA?

No. Non essendo soggetto IVA, il forfettario non presenta liquidazioni periodiche né dichiarazione IVA annuale. Per il confronto con i regimi ordinari, può essere utile approfondire la scelta tra liquidazione IVA mensile e trimestrale dedicata alle PMI in regime ordinario.

Cosa succede se sforo i 65.000 euro?

Nel 2022 vale la regola della L. 190/2014: il superamento della soglia comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo, con applicazione del regime ordinario o semplificato a scelta. Le fatture emesse nell’anno di sforamento restano senza IVA. La regola sull’uscita immediata in caso di superamento dei 100.000 euro è stata introdotta successivamente e non si applica in questo periodo.

Conclusione operativa

Il regime forfettario, nel 2022, rimane lo strumento principale di accesso “leggero” alla partita IVA italiana. La sua semplicità contabile, l’imposta sostitutiva piatta al 15% (5% per le startup) e l’assenza di IVA in fattura lo rendono particolarmente attrattivo per freelance del digitale, consulenti, microimprese di servizi e piccole attività commerciali. La svolta della fattura elettronica obbligatoria per chi supera i 25.000 euro di ricavi, in vigore dal 1° luglio 2022, segna però l’inizio di una transizione che porterà tutti i forfettari in formato elettronico entro il 2024.

L’invito è quello di non basarsi su luoghi comuni: fai i numeri sulla tua situazione specifica, considera i costi reali, i contributi e il tuo orizzonte di crescita. Se hai bisogno di una struttura gestionale che cresca con te, dal forfettario al regime ordinario senza dover riscrivere processi e documenti, vale la pena valutare le soluzioni gestionali per PMI costruite per accompagnare l’evoluzione fiscale e operativa di freelance e microimprese italiane.

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