Compliance & Normative

Bonus pubblicità 2023 per PMI italiane: come funziona, chi può accedere, calcolo del credito

Bonus pubblicità 2023 per PMI italiane: come funziona, chi può accedere, calcolo del credito

Il bonus pubblicità, disciplinato dall’art. 57-bis del DL 50/2017 (convertito nella L. 96/2017) e più volte rimodulato, viene riconfermato anche per il 2023. Per la PMI italiana significa avere a disposizione un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento di spesa pubblicitaria su stampa, radio e TV rispetto all’anno precedente, utilizzabile in compensazione tramite F24. Non è una novità assoluta — la misura nasce nel 2017 — ma il 2023 segna il ritorno al meccanismo tradizionale “ad incremento”, dopo la fase straordinaria 2020-2021 che permetteva il 50% sull’intero investimento per fronteggiare l’emergenza Covid.

La sostanza per chi pubblicizza la propria impresa: se nel 2023 spendi più del 2022 in canali ammissibili (quotidiani, periodici, radio, TV), tre quarti di quella differenza tornano indietro come credito utilizzabile per pagare imposte e contributi. Il punto, come sempre nelle misure fiscali italiane, sta nelle clausole tecniche: quali canali sono dentro e quali fuori, le soglie minime, le scadenze per la prenotazione, il regime de minimis. Vediamo tutto, con numeri reali e esempi pratici.

Bonus pubblicità in pratica: due casi reali del 2022

Edicola con quotidiani italiani impilati: la stampa quotidiana e periodica registrata è uno dei canali ammissibili al bonus pubblicità 2023
Stampa quotidiana e periodica, radio e TV: l’art. 57-bis del DL 50/2017 indica i canali che fanno scattare il credito d’imposta del 75% sull’incremento.

Prima di entrare in normativa, due numeri concreti — anonimizzati ma realistici — su come PMI italiane hanno già lavorato con il bonus negli anni scorsi.

Caso 1 — Azienda manifatturiera, ricavi 1,8 milioni. Una PMI del centro Italia con produzione di componentistica meccanica aveva investito nel 2021 circa 18.000 euro tra inserzioni su rivista di settore (carta + edizione online registrata) e radio locale. Nel 2022 ha portato l’investimento a 30.000 euro, sempre sugli stessi canali ammissibili, per spingere il lancio di una nuova linea. Incremento: 12.000 euro, credito d’imposta riconosciuto: 12.000 × 75% = 9.000 euro. In F24, codice tributo 6900, ha compensato saldi IVA e ritenute del primo semestre 2023.

Caso 2 — Web agency, 25 dipendenti. Questa è interessante perché illustra il limite della misura. L’agenzia investiva massicciamente in advertising digitale — Google Ads + LinkedIn — passando dai 45.000 euro del 2021 ai 70.000 del 2022. L’incremento esiste (25.000 euro), ma il bonus pubblicità non si applica a quei canali. Per beneficiarne, l’agenzia ha aggiunto nel 2022 una campagna su due testate online registrate al Tribunale (15.000 euro vs 8.000 del 2021). Sull’incremento ammissibile di 7.000 euro ha ottenuto un credito di 5.250 euro. Lezione: il bonus non sostituisce la strategia digital, la affianca solo se si destina una quota a canali tradizionali.

Va detto chiaro: il bonus pubblicità è aggiuntivo al normale risparmio fiscale ordinario. Una SRL “tipo” PMI con IRES al 24% e IRAP al 3,9% trova nella spesa pubblicitaria un costo deducibile dal reddito d’impresa. Su 25.000 euro di incremento, la deducibilità ordinaria vale circa 6.975 euro di minori imposte (25.000 × 27,9%); a questo si aggiunge il credito d’imposta del bonus su 25.000 × 75% = 18.750 euro. In totale: oltre 25.000 euro di vantaggio fiscale combinato. Il “costo netto” della spesa pubblicitaria incrementale si riduce drasticamente.

Cos’è il bonus pubblicità: origine e finalità

La misura è figlia dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 50/2017, introdotto in sede di conversione con la Legge 96/2017. L’obiettivo politico era duplice: sostenere le imprese italiane stimolando l’investimento pubblicitario, e indirizzare risorse verso un sistema editoriale tradizionale in crisi strutturale per la migrazione dei budget pubblicitari verso le piattaforme digitali estere (Google, Meta in primis).

Il meccanismo originario riconosceva un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento di investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente, su stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive. Aliquota maggiorata al 90% per piccole e medie imprese, microimprese, startup innovative.

Durante il biennio 2020-2021, in piena emergenza pandemica, il legislatore è intervenuto in modo straordinario: aliquota portata al 50% dell’intero investimento (non solo dell’incremento) e plafond rialzati. Misura tampone, comprensibile in quel contesto, ma molto più generosa.

Con il 2022 si è tornati gradualmente al meccanismo originario “ad incremento”. Il Decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 31 maggio 2022 e i successivi atti hanno cristallizzato il quadro per il biennio 2022-2023: 75% sull’incremento, soglia di incremento minimo all’1%, plafond complessivo annuale fissato per decreto. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha confermato la dotazione finanziaria.

Per la PMI il messaggio operativo: il regime “covid” generoso è finito. Si torna al modello “premia chi investe di più dell’anno prima” — più tecnico, più selettivo, ma comunque significativo per chi pianifica un piano marketing in espansione.

Quali investimenti pubblicitari sono ammissibili (e quali no)

Microfono radio in studio: le emittenti radiofoniche locali e nazionali sono canali ammissibili al credito d'imposta pubblicità
La spesa pubblicitaria su radio locali e nazionali rientra fra i canali ammissibili. Tutto ciò che è digital “puro” (Google, Meta, LinkedIn) resta fuori.

Questo è il punto che fa più rumore quando si parla del bonus, perché molte PMI scoprono solo strada facendo che il loro budget pubblicitario tipico — quasi tutto su digital — non rientra. Andiamo concreti.

Canali ammissibili (su cui il credito si applica):

  • Stampa quotidiana e periodica, sia cartacea sia in edizione elettronica, purché l’editore sia iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e la testata sia registrata al Tribunale come testata giornalistica. Vale anche per le pubblicazioni di settore (Il Sole 24 Ore, riviste tecniche di nicchia, periodici locali).
  • Emittenti radiofoniche locali e nazionali, private e pubbliche, analogiche o digitali (DAB+), purché titolari di concessione/autorizzazione.
  • Emittenti televisive locali e nazionali, private e pubbliche, sul digitale terrestre, satellitare, o IPTV, alle stesse condizioni autorizzative.
  • Testate giornalistiche online regolarmente registrate al Tribunale. Questa è la finestra digital ammissibile: si tratta dei siti di informazione professionalmente registrati, non dei portali generalisti.

Canali NON ammissibili (e qui sta la sorpresa per molte PMI):

  • Google Ads (Search, Display, Shopping, Performance Max).
  • Meta Ads (Facebook e Instagram).
  • LinkedIn Ads.
  • TikTok Ads.
  • YouTube Ads in quanto piattaforma video Google.
  • Amazon Ads e advertising su marketplace.
  • Affiliate marketing e network di affiliazione.
  • Influencer marketing con contratti diretti, salvo che la pubblicità sia veicolata da una testata registrata.
  • Cartellonistica e affissioni outdoor, salvo casi in cui il servizio sia intermediato da un editore di una testata registrata.
  • Sponsorizzazioni sportive, eventi, fiere (sono altra categoria fiscale).

Il criterio guida è chiaro: il bonus premia la spesa diretta verso editori italiani iscritti al ROC con testata registrata al Tribunale, oppure verso concessionarie radio/TV titolate. Tutto il resto, per quanto efficace nel marketing mix, resta fuori dal perimetro dell’art. 57-bis. Per pianificare correttamente nel 2023, la PMI deve quindi distinguere — anche in contabilità — tra “pubblicità ammissibile” e “altra pubblicità”.

Il meccanismo dell’incremento: la soglia dell’1%

Cuore tecnico della misura: il credito d’imposta scatta solo se la spesa 2023 supera quella 2022 di almeno l’1%. Sotto questa soglia, niente bonus. Sopra, il 75% dell’incremento diventa credito.

La formula:

  • Incremento percentuale = (Investimento 2023 − Investimento 2022) / Investimento 2022
  • Soglia minima: incremento ≥ 1%
  • Base del credito: differenza in valore assoluto (Investimento 2023 − Investimento 2022)
  • Credito d’imposta: 75% della base

Tre note pratiche. Primo: l’incremento è secco, non c’è gradualità. Lo 0,99% non porta nulla, l’1,01% sblocca l’intero meccanismo. Secondo: il credito si calcola sull’incremento assoluto in euro, non sull’intero importo investito. Terzo: i due anni a confronto vanno costruiti coerentemente — stesso perimetro di canali ammissibili, stesso criterio di competenza (la spesa va imputata all’anno di emissione fattura/competenza economica, indipendentemente dal pagamento).

Esempi numerici di calcolo

Tre situazioni tipiche per chiarire come funziona davvero.

Esempio 1 — Incremento netto consistente. PMI commerciale, fatturato 2,4 milioni. Investimento pubblicitario ammissibile 2022: 20.000 euro (rivista di settore + radio locale). Per il 2023 pianifica 25.000 euro sui medesimi canali.

  • Incremento = (25.000 − 20.000) / 20.000 = 25% (soglia 1% superata ampiamente).
  • Base credito = 25.000 − 20.000 = 5.000 euro.
  • Credito d’imposta = 5.000 × 75% = 3.750 euro.

Esempio 2 — Incremento sotto soglia. Stessa azienda, ma per ragioni di cassa nel 2023 si limita ad alzare leggermente il budget: investimento 20.150 euro.

  • Incremento = (20.150 − 20.000) / 20.000 = 0,75% (sotto la soglia dell’1%).
  • Credito d’imposta: zero.

Lezione amara: 150 euro in più non bastano. Se la PMI vuole accedere al bonus, deve programmare un incremento “strutturale”, non simbolico.

Esempio 3 — Prima volta in pubblicità ammissibile. Startup tecnologica costituita nel 2021, mai investita prima su stampa/radio/TV. Nel 2023 lancia una campagna su due testate di settore registrate al Tribunale: 15.000 euro complessivi.

  • Investimento 2022 = 0. Tecnicamente l’incremento è formalmente infinito (e comunque > 1%).
  • Base credito = 15.000 − 0 = 15.000 euro.
  • Credito d’imposta = 15.000 × 75% = 11.250 euro.

Questo è il caso più favorevole: chi parte da zero ottiene il credito sull’intero investimento. La normativa qui lo dice in modo esplicito proprio per non penalizzare chi entra per la prima volta nei media tradizionali.

Esempio 4 — Mix canali ammissibili e non. Una PMI nel 2023 spende 50.000 euro: 30.000 su Google Ads (non ammissibile) e 20.000 su radio nazionale (ammissibile). Nel 2022 aveva speso 35.000 totali, di cui 28.000 su Google e 7.000 su radio. Il calcolo per il bonus prende solo la voce ammissibile: 20.000 (2023) vs 7.000 (2022).

  • Incremento sulla parte ammissibile = (20.000 − 7.000) / 7.000 = 185%.
  • Base credito = 13.000 euro.
  • Credito d’imposta = 13.000 × 75% = 9.750 euro.

Tenere la contabilità analitica separata tra canali è fondamentale: ricostruirla a posteriori in vista della comunicazione AdE è doloroso.

Procedura step-by-step: come si ottiene

Studio televisivo con telecamere: anche la pubblicità su emittenti TV locali e nazionali rientra nel bonus pubblicità 2023
TV locale o nazionale, satellite, IPTV: l’importante è che la concessionaria sia titolare di concessione/autorizzazione regolare.

La procedura è interamente telematica e si snoda su due anni di calendario fiscale. Vediamo gli step nell’ordine.

Step 1 — Comunicazione per l’accesso (marzo 2023). Dal portale dell’Agenzia delle Entrate si invia la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari. Si dichiara l’investimento previsionale 2023 (stampa + radio/TV separate), l’investimento 2022 effettivo, l’incremento previsto, il credito teorico. La finestra di invio è in genere il mese di marzo (date precise nel decreto attuativo dell’anno). L’invio si fa con SPID/CIE/CNS direttamente o tramite intermediario (commercialista, CAF).

Step 2 — Investimento effettivo (entro 31/12/2023). Durante l’anno la PMI deve sostenere effettivamente le spese previste — fatture intestate all’azienda, riferite a canali ammissibili, registrate per competenza. Le fatture vanno conservate per gli ordinari termini decennali (almeno fino al 31/12/2033 per le fatture 2023).

Step 3 — Dichiarazione sostitutiva (gennaio-febbraio 2024). Nella finestra che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria comunicherà (di norma 9 gennaio – 9 febbraio 2024), si invia la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, confermando i numeri effettivi. Se l’investimento reale è inferiore al prenotato, si può ridurre la richiesta (vedi paragrafo decadenza).

Step 4 — Notifica importo definitivo (entro aprile 2024). Il Dipartimento pubblica l’elenco dei beneficiari e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno. Se le richieste eccedono il plafond complessivo annuale, scatta la riduzione proporzionale — tutti vedono ridotto il proprio credito della stessa percentuale.

Step 5 — Utilizzo (da maggio 2024). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 telematico, codice tributo 6900. Si possono compensare imposte sui redditi, IVA, ritenute, contributi previdenziali. Non c’è obbligo di utilizzarlo tutto in un solo F24: la compensazione è spalmata su più scadenze.

Va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione e di quelli successivi fino all’esaurimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito (è “fiscalmente neutro”) né della base IRAP.

Vincoli, clausole, trappole da conoscere

Quattro punti che fanno la differenza fra una pratica andata a buon fine e una contestazione.

Regime de minimis. Il bonus pubblicità rientra nel Regolamento UE 1407/2013: l’impresa beneficiaria non può ricevere aiuti “de minimis” superiori a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000 per le imprese di trasporto merci su strada). Bisogna conteggiare anche altri aiuti de minimis ricevuti — credito d’imposta per pubblicità precedenti, contributi regionali, garanzie agevolate, voucher per la digitalizzazione, ecc. Il plafond va monitorato dal commercialista o tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Superarlo significa decadere dal beneficio.

Decadenza per minore investimento. Se in sede di dichiarazione sostitutiva si conferma un investimento inferiore a quello prenotato, il credito viene rideterminato sull’investimento effettivo. Attenzione: se l’investimento effettivo è talmente basso da far cadere sotto l’1% l’incremento, si decade integralmente dal beneficio, e l’eventuale credito già utilizzato in F24 va restituito con sanzioni e interessi. Meglio sotto-prenotare e poi al limite incrementare con altra istanza, che prenotare per eccesso.

Plafond complessivo e riduzione proporzionale. Il plafond annuale del bonus è stabilito ogni anno per decreto. Nel 2022 era di circa 90 milioni di euro per stampa + radio/TV combinati. Se le prenotazioni superano il plafond — e storicamente lo superano sempre — il credito viene ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari. Esempio reale: se hai prenotato un credito teorico di 10.000 euro ma il rapporto plafond/richieste è 0,65, il tuo credito definitivo scende a 6.500 euro. Tenerne conto nel piano marketing: non considerare mai il 75% come un dato certo, ma applicare un fattore di sicurezza prudenziale.

Cumulabilità con altri benefici. Il bonus pubblicità è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (ad esempio credito d’imposta R&S, credito beni strumentali 4.0), purché si rispetti il plafond del costo agevolabile. La spesa pubblicitaria resta deducibile per intero dal reddito d’impresa anche per la parte oggetto di bonus: la deducibilità e il credito d’imposta agiscono su livelli diversi. Il vantaggio complessivo si moltiplica.

Cosa fare ora se la tua PMI è interessata

Commercialista con calcolatrice e moduli fiscali: il bonus pubblicità 2023 va pianificato con il consulente fin da febbraio per essere pronti a marzo
La finestra di prenotazione di marzo è stretta. Con il commercialista si ricostruisce la base 2022 e si imposta il budget 2023 ammissibile.

Cinque azioni operative concrete da impostare nelle prossime settimane.

1. Ricostruisci la base 2022. Estrai dalla contabilità tutte le fatture pubblicitarie 2022, isola quelle relative a canali ammissibili (stampa, radio, TV, testate online registrate), separa per macro-categoria (stampa vs radio-TV: vanno dichiarate separatamente nella Comunicazione). Da qui parte il calcolo. Senza una base 2022 chiara non puoi né prenotare né, dopo, rendicontare.

2. Pianifica il budget 2023 ammissibile. Se l’incremento è “naturale” (campagne già previste su canali ammissibili), bene. Altrimenti: valuta se redistribuire parte del budget pubblicitario verso media tradizionali per accedere al bonus. Per molte PMI B2C con target locale, una campagna su radio locale + sponsorizzazione di una rubrica TV regionale può avere senso anche al netto del bonus.

3. Prepara la Comunicazione di marzo. Tipicamente la finestra è 1-31 marzo. Si invia tramite il portale AdE con SPID/CIE/CNS, oppure tramite intermediario abilitato (il commercialista nella stragrande maggioranza dei casi). Serve l’identificativo dei canali su cui si investirà (testate, emittenti) e le proiezioni di spesa.

4. Tieni traccia per contabilità analitica. Apri sul gestionale categorie separate: “Pubblicità stampa ammissibile”, “Pubblicità radio/TV ammissibile”, “Pubblicità digitale non ammissibile”. È l’unico modo per arrivare a gennaio 2024 con i numeri pronti per la dichiarazione sostitutiva senza dover ri-classificare a posteriori.

5. Verifica i vincoli. Controlla il plafond de minimis residuo (RNA), verifica che gli editori scelti siano effettivamente iscritti al ROC e con testata registrata, accertati che le fatture passive siano intestate correttamente all’impresa beneficiaria (no a fatture intestate al socio o a soggetti terzi). Una fattura mal intestata si traduce in spesa non agevolata.

Sul fronte alternativo: per chi investe principalmente su Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, non esiste un equivalente del bonus pubblicità a livello nazionale. Alcune regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio in alcuni bandi) hanno proposto voucher per la digitalizzazione che includevano anche advertising digital, ma sono misure puntuali. Vale la pena seguire i bandi regionali della propria area attraverso Confindustria locale, Confcommercio, o associazioni di categoria.

Come un gestionale ERP supporta la rendicontazione del bonus

Il punto pratico-operativo dove la PMI italiana più tipicamente si trova in difficoltà è la contabilità analitica per canale. Quando arriva gennaio 2024 e devi compilare la dichiarazione sostitutiva, dover ricostruire a mano “quanto ho speso esattamente in stampa ammissibile” da decine di fatture passive miste è un lavoro lungo e fonte di errori.

Un gestionale come Brenta ERP basato su Odoo aiuta a strutturare il flusso a monte. In pratica si configurano:

  • Sotto-conti contabili dedicati: “Pubblicità stampa”, “Pubblicità radio/TV”, “Pubblicità testate online registrate”, “Pubblicità digitale (Google/Meta/LinkedIn)”, “Sponsorizzazioni” — separati a livello di piano dei conti.
  • Centro di costo “Marketing” con tag analitici per canale, in modo che ogni fattura passiva sia classificata in fase di registrazione.
  • Report annuale automatico per categoria: a fine anno si stampano gli importi cumulati per ciascun sotto-conto/tag — base diretta per il calcolo del credito e per la dichiarazione AdE.
  • Archiviazione digitale fatture con motore di ricerca per fornitore e periodo, utile in caso di controllo.
  • Promemoria scadenze fiscali: una task automatica che notifica entro fine febbraio “prepara documenti per Comunicazione bonus pubblicità — scadenza 31 marzo” e poi a metà gennaio “scadenza dichiarazione sostitutiva”.

Non è una funzione esclusiva del bonus pubblicità — è il normale approccio di contabilità analitica che serve per qualsiasi credito d’imposta. Una volta impostato, lo stesso schema funziona per il credito ricerca e sviluppo, il credito formazione 4.0, i contributi regionali. Investire 4-6 ore una volta nel setup risparmia decine di ore di lavoro contabile ogni anno.

FAQ — Domande frequenti sul bonus pubblicità 2023

Google Ads conta per il bonus pubblicità?

No. Google Ads non rientra fra i canali ammissibili del bonus pubblicità ai sensi dell’art. 57-bis del DL 50/2017. Il legislatore ha esplicitamente perimetrato la misura sui media tradizionali (stampa, radio, TV) e sulle testate online registrate come testate giornalistiche al Tribunale. Google, Meta, LinkedIn, TikTok, YouTube, Amazon Ads sono fuori. Lo stesso vale per il display network di Google e per le campagne YouTube veicolate via Google Ads. L’unica finestra digital ammissibile sono le inserzioni acquistate direttamente da editori italiani con testata online regolarmente registrata (alcuni quotidiani nazionali e periodici di settore). Se la tua PMI vuole accedere al bonus, deve pianificare una quota di spesa su questi canali.

Posso accedere al bonus se sono in regime forfettario?

La normativa non esclude esplicitamente i forfettari, ma in pratica il vantaggio è limitato e va valutato bene. Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva (15% o 5% startup) calcolata su un reddito determinato in modo forfettizzato — coefficienti di redditività — senza dedurre i costi effettivi. Il credito d’imposta si utilizza in compensazione F24, e quindi può compensare l’imposta sostitutiva, INPS, ritenute d’acconto eventuali. Il vincolo è il plafond de minimis di 200.000 euro in tre anni, che vale anche per i forfettari. In pratica, per un piccolo forfettario con investimenti pubblicitari sotto i 5.000 euro, il bonus può portare 2-3.000 euro di credito compensabile — vale la pena, ma richiede la stessa procedura burocratica di una grande impresa.

Cosa succede se investo più di quanto dichiarato in prenotazione?

Il maggior investimento non genera credito aggiuntivo. Il credito teorico si “cristallizza” sull’investimento previsionale dichiarato nella Comunicazione di marzo; in sede di dichiarazione sostitutiva (gennaio-febbraio 2024) confermerai gli importi effettivi, ma il riferimento per il calcolo del credito resta il dichiarato. Se hai prenotato per 5.000 euro di credito teorico e poi nei fatti hai investito molto di più, il credito definitivo non aumenta. Conseguenza pratica: è sempre opportuno prenotare per importi leggermente prudenziali ma non troppo bassi. Se sei davvero in dubbio sui numeri finali del 2023 a marzo, prevedi un cuscinetto del 10-15% in più nelle proiezioni — meglio rinunciare a una piccola quota in dichiarazione sostitutiva che lasciare credito sul tavolo.

Bonus pubblicità e altri crediti d’imposta: si sommano?

Sì, ma con attenzione al perimetro. Il bonus pubblicità è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (credito d’imposta beni strumentali 4.0, credito R&S, credito formazione 4.0, contributi a fondo perduto regionali) purché ciascun credito si riferisca a costi diversi e non si superi il plafond del costo agevolabile nel suo insieme. Inoltre concorre al massimale de minimis di 200.000 euro in tre anni, che va monitorato sommando tutti gli aiuti rientranti nello stesso regime. La spesa pubblicitaria resta comunque deducibile per intero dal reddito d’impresa anche per la parte oggetto di credito: la deducibilità ordinaria e il credito d’imposta sono cumulabili senza vincolo di scomputo.

Sono PMI con partita IVA aperta da 6 mesi: posso accedere?

Sì, e si applica il caso favorevole “investimento 2022 = 0”. Le imprese di nuova costituzione o quelle che nel 2022 non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario ammissibile possono comunque accedere al bonus calcolando il credito sull’intero investimento 2023 (perché l’incremento da zero a “qualsiasi importo positivo” è automaticamente superiore all’1%). Quindi una neo-PMI che nel 2023 spende 8.000 euro su una rivista di settore registrata ottiene un credito teorico di 8.000 × 75% = 6.000 euro. Vanno comunque rispettati tutti gli altri requisiti procedurali: Comunicazione a marzo, dichiarazione sostitutiva a gennaio, fatture intestate all’impresa, regime de minimis. È un’ottima opportunità per le startup per “scontare” il costo del lancio sui media tradizionali.

Cartelloni pubblicitari outdoor sono ammessi?

In generale no. La cartellonistica stradale, le affissioni murali, le pensiline, i totem in stazione, gli schermi LED in centro città non rientrano nella perimetrazione dell’art. 57-bis, che è limitata a stampa, radio, TV ed editori online registrati. L’eccezione è quando il servizio pubblicitario outdoor viene veicolato da un editore di una testata registrata come parte del pacchetto editoriale (ad esempio un cartellone gestito da un quotidiano locale come parte di una campagna integrata). Questi casi sono rari nella pratica e vanno documentati con precisione contrattuale e di fatturazione. Per pianificare con sicurezza, considera la cartellonistica come spesa pubblicitaria ordinariamente deducibile ma fuori dal perimetro del bonus.

Quanto tempo passa tra prenotazione e disponibilità del credito?

Circa 14 mesi dalla prenotazione. Cronologia tipica: prenotazione marzo 2023; investimenti effettuati durante il 2023; dichiarazione sostitutiva gennaio-febbraio 2024; pubblicazione importo definitivo da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro aprile 2024; primo F24 compensabile da maggio 2024. È un ciclo lungo che va integrato nella pianificazione finanziaria — il credito d’imposta del bonus pubblicità non aiuta la cassa di breve periodo, opera sull’orizzonte dell’anno successivo. Per la PMI questo significa programmare correttamente il piano finanziario tenendo conto del recupero fiscale come elemento dell’esercizio fiscale successivo, non come liquidità immediata.

In sintesi

Il bonus pubblicità 2023 mantiene la struttura “ad incremento”: 75% sulla differenza tra spesa pubblicitaria 2023 e 2022, soglia minima 1%, solo su canali tradizionali (stampa, radio, TV, testate online registrate). Procedura: prenotazione a marzo, dichiarazione sostitutiva a gennaio 2024, utilizzo in F24 codice 6900 da maggio 2024. Vincoli chiave: regime de minimis 200k/3 anni, possibile riduzione proporzionale se il plafond complessivo viene superato.

Per la PMI italiana che pianifica un piano marketing di crescita nel 2023 e che già pubblicizza su media tradizionali, è un’opportunità concreta da non perdere. Per chi investe esclusivamente su Google e Meta, il bonus non si applica e va valutato se ha senso strategico aprire una quota di budget su canali ammissibili. La Legge di Bilancio 2023 ha confermato la misura, e i decreti attuativi ne hanno chiarito le date di operatività.

Sul fronte gestionale e contabile, una buona contabilità analitica strutturata in ERP dal piano dei conti è ciò che fa la differenza tra una rendicontazione fluida e una corsa contro il tempo a gennaio 2024. Strutturare i sotto-conti separando pubblicità ammissibile da non ammissibile è un investimento di tempo che ripaga molteplici crediti d’imposta, non solo questo.

Per approfondire altre misure fiscali e organizzative che riguardano la PMI nel 2023 vedi le nostre guide su liquidazione IVA mensile o trimestrale, sul regime forfettario aggiornato, sull’email marketing per PMI (canale non ammissibile al bonus ma fondamentale nel mix) e su come aprire un e-commerce da zero, che pure spesso impatta il budget marketing complessivo.

Vuoi una soluzione su misura per la tua azienda?

Brentasoft sviluppa gestionali, CRM e software personalizzati per PMI italiane. Parliamo del tuo progetto.