L’ammortamento autovetture aziendali è uno degli aspetti più complessi e penalizzati della fiscalità d’impresa italiana. Mentre per un macchinario industriale puoi dedurre il 100% del costo nel rispetto del coefficiente di ammortamento, per un’autovettura “ordinaria” la deducibilità scende al 20%, con una soglia massima di costo pari a €18.075,99. Risultato: su un’auto da €30.000 deduci circa €3.615 in 4-5 anni. Una limitazione severa che richiede pianificazione fiscale attenta.
In questa guida operativa per PMI italiane analizziamo nel dettaglio l’art.164 TUIR, le cinque categorie fiscali di autoveicoli, le soglie di costo, i coefficienti di ammortamento, la deducibilità di leasing e noleggio, il regime delle auto in uso promiscuo a dipendenti con relativo fringe benefit, e come un ERP come Brenta ERP (basato su Odoo) gestisce in automatico tutto il piano cespiti.
Quadro normativo: l’art.164 TUIR
L’articolo 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986) disciplina la deducibilità dei costi relativi a “mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”. È stato modificato più volte negli ultimi vent’anni, sempre con un’ottica restrittiva. La logica del legislatore è chiara: contrastare l’uso “promiscuo” privato delle auto intestate all’azienda, scaricato come costo deducibile.
Il combinato disposto con l’art.19-bis1 lett. c) del DPR 633/72 (limitazioni alla detraibilità IVA) crea uno dei regimi più severi del codice tributario italiano. A differenza dei normali beni strumentali, per le autovetture aziendali devi distinguere:
- Il limite di costo (€18.075,99 / €25.822,84) — eccedenza non deducibile
- La percentuale di deducibilità (20% / 70% / 80% / 100%)
- Il coefficiente di ammortamento (25% per autovetture)
- La regola del primo anno (quota dimezzata al 12,5%)
- La detraibilità IVA (40% o 100% a seconda della categoria)
Le 5 categorie fiscali di autoveicoli aziendali
Prima di calcolare l’ammortamento, devi inquadrare correttamente il veicolo in una delle cinque categorie previste dall’art.164. La classificazione determina sia la percentuale di deducibilità sia la detraibilità IVA. Errori in questa fase generano recuperi a tassazione in caso di verifica fiscale.
1) Autovetture strumentali esclusive — 100% deducibili
Sono le autovetture utilizzate esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa. Esempi tipici: auto di un’autoscuola, taxi, autovetture di un’agenzia di noleggio con conducente (NCC), auto-pool di un’azienda di car sharing. Per queste vetture:
- Costo: deducibile al 100% senza soglia
- IVA: detraibile al 100%
- Spese di gestione (carburante, manutenzione, bollo, assicurazione): 100% deducibili
Attenzione: l’Agenzia delle Entrate interpreta in modo restrittivo “esclusivamente strumentale”. Un’auto usata anche per altri scopi (es. visita clienti) NON rientra in questa categoria. Serve documentazione che provi l’uso esclusivo (es. licenza taxi, registro corse NCC).
2) Autovetture in uso promiscuo a dipendenti — 70% deducibili
Sono le autovetture concesse in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (più di metà dei giorni, indicativamente 184/365). L’uso è sia aziendale sia privato (dal lavoro a casa, fine settimana, ferie). Per beneficiare di questo regime servono:
- Accordo scritto formale tra azienda e dipendente con concessione documentata
- Tassazione del fringe benefit in busta paga (vedi sezione dedicata)
- Indicazione del veicolo nel contratto individuale o lettera di assegnazione
Trattamento fiscale:
- Costo: deducibile al 70% senza limite (eliminata la soglia €18.075,99 per questa categoria)
- IVA: detraibile al 40% (50% se l’azienda dimostra uso aziendale >50% con riaddebito formale al dipendente)
- Spese di gestione: 70% deducibili
È il regime più vantaggioso quando l’auto viene effettivamente assegnata a un dipendente specifico. Lo svantaggio: il fringe benefit aumenta il reddito imponibile del lavoratore e i contributi a carico azienda.
3) Autovetture aziendali “ordinarie” — 20% deducibili
È la categoria residuale, applicabile a tutte le auto aziendali che NON rientrano nelle altre quattro. Tipico esempio: l’auto del titolare di una S.r.l. usata per spostamenti misti senza assegnazione formale, l’auto del pool aziendale, l’auto del direttore generale senza accordo di uso promiscuo. È la situazione di gran lunga più frequente nelle PMI italiane. Trattamento:
- Costo: deducibile al 20%, con tetto di costo a €18.075,99 (l’eccedenza è completamente indeducibile)
- IVA: detraibile al 40%
- Spese di gestione: 20% deducibili
È il regime fiscalmente più penalizzante. La conseguenza pratica: su un’auto da €40.000 deduci ammortamento solo su €18.075,99 (no eccedenza €21.924,01) e solo al 20%, cioè €3.615 distribuiti in 4-5 anni.

4) Autovetture agenti e rappresentanti di commercio — 80% deducibili
Regime di favore per agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti al registro Enasarco (o categoria assimilata). Il legislatore riconosce che per queste figure l’auto è strumento essenziale di lavoro. Trattamento:
- Costo: deducibile all’80%, con tetto di costo a €25.822,84 (eccedenza indeducibile)
- IVA: detraibile al 40%
- Spese di gestione: 80% deducibili
Per applicare il regime, l’agente deve essere registrato e svolgere effettivamente attività di intermediazione commerciale (Enasarco o iscrizione equivalente). Il tetto di costo più alto e la percentuale all’80% rendono questa categoria molto più favorevole.
5) Autovetture professionisti — 20% deducibili (max 1 auto)
I lavoratori autonomi con partita IVA (commercialisti, avvocati, architetti, consulenti) deducono al 20% con tetto €18.075,99, ma con due limiti aggiuntivi:
- Una sola autovettura per professionista (la seconda è integralmente indeducibile)
- Se l’attività è svolta in forma associata (studio associato), una sola auto per ciascun socio
Trattamento IVA identico: 40% detraibile. Stesse percentuali sulle spese di gestione.
Soglie di deducibilità sul costo di acquisto
Una delle penalizzazioni più dure del regime fiscale italiano è la soglia di costo. Anche se acquisti un’auto premium da €60.000, il fisco riconosce solo una porzione di costo come base per il calcolo dell’ammortamento deducibile. La parte eccedente è integralmente indeducibile.
| Categoria | Soglia di costo | % deducibilità |
|---|---|---|
| Autovetture ordinarie aziendali | €18.075,99 | 20% |
| Agenti e rappresentanti | €25.822,84 | 80% |
| Professionisti | €18.075,99 | 20% |
| Uso promiscuo dipendente | Nessuna soglia | 70% |
| Strumentali esclusive | Nessuna soglia | 100% |
| Autocarri categoria N1 | Nessuna soglia | 100% |
Le soglie sono espresse in euro al netto dell’IVA. Per i veicoli a motociclo è prevista una soglia ridotta di €4.131,66 (autovetture ordinarie), per i ciclomotori €2.065,83.
Coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988
Il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce i coefficienti di ammortamento per categoria di bene strumentale. Per le autovetture il coefficiente è il 25%, che significa ammortamento in 4 anni (100% / 25% = 4 esercizi).
A questa regola si applica la “regola del primo anno” (art.102 comma 2 TUIR): nel primo esercizio la quota è dimezzata (12,5% invece di 25%). Questo allunga il piano di ammortamento a 5 esercizi contabili (il quinto chiude la metà residua).
Piano standard di ammortamento autovettura:
| Anno | Quota % | Logica |
|---|---|---|
| Anno 1 | 12,5% | Regola del primo anno (mezza quota) |
| Anno 2 | 25% | Quota intera |
| Anno 3 | 25% | Quota intera |
| Anno 4 | 25% | Quota intera |
| Anno 5 | 12,5% | Chiusura piano |
Totale 100% in 5 esercizi. Da notare: nelle microimprese e nelle imprese in contabilità semplificata il piano civilistico e quello fiscale spesso coincidono. Nelle realtà con bilancio CEE puoi avere piani diversi (civilistico più realistico, fiscale standard) con ripresa a tassazione tramite quadro RF.

Esempio numerico: autovettura ordinaria €30.000
Vediamo il caso concreto più frequente: PMI che acquista un’auto aziendale “ordinaria” a €30.000 + IVA 22%.
Dati di partenza:
- Prezzo lordo: €36.600 (€30.000 + €6.600 IVA)
- Categoria fiscale: autovettura ordinaria (20% deducibile)
- Tetto di costo: €18.075,99
Calcolo IVA detraibile:
- IVA totale fattura: €6.600
- IVA detraibile (40%): €2.640
- IVA indetraibile (60%, va a costo): €3.960 — si somma al costo storico del cespite
Costo storico del cespite:
- €30.000 (imponibile) + €3.960 (IVA indetraibile) = €33.960
Base ammortizzabile fiscalmente:
- Costo riconosciuto: min(€33.960; €18.075,99) = €18.075,99
- Eccedenza indeducibile: €33.960 − €18.075,99 = €15.884,01 (mai deducibile)
- Base × % deducibilità: €18.075,99 × 20% = €3.615,20 totale deducibile in 5 anni
Piano di ammortamento fiscale:
| Anno | Quota fiscale deducibile |
|---|---|
| Anno 1 (12,5%) | €452 circa |
| Anno 2 (25%) | €904 circa |
| Anno 3 (25%) | €904 circa |
| Anno 4 (25%) | €904 circa |
| Anno 5 (12,5%) | €452 circa |
| Totale | €3.615,20 |
Risultato: su un’auto pagata €36.600 totale recuperi fiscalmente €3.615 in 5 anni. Considerando l’aliquota IRES (24%) il risparmio fiscale è di circa €867 in 5 anni, più €2.640 IVA detratta. Un esempio chiaro del perché molte PMI preferiscono il noleggio a lungo termine al posto dell’acquisto.
Leasing auto aziendale: regole e deducibilità
Il leasing è una forma di finanziamento molto utilizzata per le auto aziendali. Le regole di deducibilità ricalcano quelle dell’acquisto, ma con alcune specificità.
Durata minima fiscale: per dedurre i canoni, il leasing deve avere durata non inferiore al periodo di ammortamento fiscale del bene. Per le autovetture (coeff 25%) la durata minima è 4 anni. Contratti di durata inferiore comportano ripresa fiscale dei canoni eccedenti.
Canoni deducibili: i canoni leasing seguono le stesse percentuali dell’art.164:
- Auto ordinaria: 20% del canone deducibile, tetto annuo €3.615,20
- Agenti/rappresentanti: 80% del canone deducibile, tetto annuo €5.164,57
- Uso promiscuo dipendente: 70%, no tetto
- Strumentali esclusive: 100%, no tetto
IVA: stesso regime di detraibilità dell’acquisto (40% canoni leasing auto ordinaria).
Riscatto finale: il valore di riscatto va iscritto come cespite e ammortizzato secondo le regole standard (25% / 12,5% primo anno). Stesse soglie di costo.
Maxicanone iniziale: deducibile per competenza ripartito sulla durata del contratto (no deducibilità integrale nel primo anno).
Noleggio a lungo termine (NLT): canoni e limiti
Il noleggio a lungo termine (NLT) è diventato lo strumento preferito da molte PMI per gestire la flotta. Vantaggi: nessuna immobilizzazione in bilancio (operazione fuori bilancio per IFRS è cambiata, ma per OIC italiano resta a conto economico), manutenzione full service inclusa (gomme, tagliandi, assicurazione, bollo), gestione semplificata, scadenza certa.
Trattamento fiscale dei canoni NLT:
- Auto ordinaria: 20% del canone deducibile, con tetto annuo di €3.615,20 per autoveicoli
- Agenti/rappresentanti: 80% del canone deducibile, tetto annuo €5.164,57
- Uso promiscuo dipendente: 70%, nessun tetto
- IVA sui canoni: 40% detraibile (auto ordinaria), stessa logica art.19-bis1
Il tetto annuo NLT è una soglia separata e cumulativa: se il canone supera €3.615,20/anno (ordinaria), l’eccedenza è indeducibile. Quindi NLT di un’auto da €700/mese (€8.400/anno) ha solo €3.615,20 di base deducibile, su cui poi applicare il 20% = €723/anno effettivo deducibile.
Se il contratto NLT include servizi accessori (manutenzione, assicurazione, sostituzione auto), questi vanno separati in fattura: i servizi accessori seguono le regole dei costi di gestione (stessa % di deducibilità dell’auto), il “canone puro” segue le regole del leasing/noleggio.
Auto in uso promiscuo a dipendente: fringe benefit
L’assegnazione di un’auto al dipendente per uso promiscuo (aziendale + privato) genera un fringe benefit tassabile in capo al lavoratore. Il calcolo si basa sulle tabelle ACI pubblicate annualmente dall’Automobile Club d’Italia (entro il 31 dicembre dell’anno precedente, valide per l’anno successivo).
La logica del fringe benefit:
- Si prende il costo chilometrico ACI per quel modello specifico
- Si moltiplica per la percorrenza convenzionale annua: 15.000 km
- Si applica la percentuale di benefit (uso privato)
Percentuali di benefit 2022 (Legge di Bilancio 2020, in vigore per immatricolazioni dal 1/7/2020):
| Emissioni CO₂ | % fringe benefit |
|---|---|
| Fino a 60 g/km (BEV, PHEV efficienti) | 25% |
| Da 61 a 160 g/km | 30% |
| Da 161 a 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
Esempio: Auto diesel con 140 g/km CO₂, costo chilometrico ACI €0,5500/km. Fringe benefit = €0,5500 × 15.000 × 30% = €2.475 annui da inserire in busta paga del dipendente come retribuzione in natura.
Per le auto immatricolate prima del 1/7/2020 resta in vigore il vecchio regime forfettario del 30% indipendentemente dalle emissioni.
Spese di gestione: carburante, manutenzione, assicurazione
Le spese di gestione (carburante, lubrificanti, pneumatici, manutenzione, riparazioni, lavaggio, bollo, assicurazione RCA + Kasko, autostrade, parcheggi) seguono la stessa percentuale di deducibilità del costo auto principale:
- Auto ordinaria: 20% delle spese deducibili
- Uso promiscuo dipendente: 70%
- Agenti/rappresentanti: 80%
- Strumentali esclusive: 100%
L’IVA sulle spese di gestione segue regole specifiche:
- Carburante: IVA detraibile al 40% (auto ordinaria), pagamento obbligatoriamente tracciabile (carta carburante elettronica, carta di credito, bancomat). Dal 1/7/2018 le vecchie schede carburante cartacee sono abolite ai fini della detrazione IVA
- Manutenzione e ricambi: IVA 40% detraibile
- Assicurazione RCA: esente IVA (art.10 DPR 633/72), deducibilità sul costo al 20%
- Bollo auto: tassa non IVA, deducibile al 20%
- Pedaggi autostradali: IVA 40% detraibile
Il tracciamento delle spese carburante è oggi esclusivamente elettronico: per detrarre l’IVA serve fattura elettronica (B2B obbligatoria dal 1/1/2019, semplificate dal 1/7/2022) oppure carta/scheda dedicata. Pagamenti in contanti = no detrazione.

Auto elettriche e ibride 2022: incentivi ecobonus
Le auto elettriche (BEV) e ibride plug-in (PHEV) hanno gli stessi limiti fiscali delle auto a combustione: tetto €18.075,99, deducibilità 20% (ordinaria), 40% IVA. Non c’è un regime fiscale agevolato specifico per i veicoli elettrici sul fronte ammortamento.
Tuttavia, il DPCM 6 aprile 2022 (ecobonus auto 2022) ha previsto incentivi all’acquisto:
- BEV (0-20 g/km CO₂): €3.000 con rottamazione + €2.000 senza, prezzo listino max €35.000 IVA esclusa
- PHEV (21-60 g/km CO₂): €2.000 con rottamazione + €1.000 senza, prezzo max €45.000 IVA esclusa
- Veicoli endotermici efficienti (61-135 g/km CO₂): €2.000 con rottamazione, prezzo max €35.000
Gli incentivi statali NON modificano la base ammortizzabile: lo sconto applicato in fattura riduce il prezzo pagato (e quindi il costo di iscrizione del cespite). Esempio: BEV listino €30.000 con ecobonus €5.000 → costo storico cespite = €25.000.
Vantaggio fringe benefit: BEV e PHEV efficienti (CO₂ ≤60 g/km) godono della percentuale 25%, la più bassa, riducendo significativamente la retribuzione in natura del dipendente.
Come Brenta ERP (Odoo) gestisce i cespiti autovetture
La gestione manuale del piano cespiti auto in Excel è uno dei principali errori di compliance delle PMI italiane. Senza un modulo cespiti integrato al gestionale rischi di:
- Sbagliare il calcolo della quota fiscale con eccedenza non deducibile
- Dimenticare la regola del primo anno (mezza quota)
- Non separare ammortamento civilistico da fiscale
- Perdere traccia delle plus/minusvalenze in caso di vendita
- Non aggiornare la categoria fiscale se cambia uso (ordinaria → promiscuo)
Brenta ERP, costruito su Odoo customizzato per la normativa italiana, gestisce in automatico tutto il ciclo cespiti auto. Il modulo Odoo ERP include nativamente:
- Anagrafica cespite veicolo: targa, telaio, modello, alimentazione, CO₂, categoria fiscale art.164, % deducibilità, tetto di costo, IVA detraibile
- Calcolo automatico base ammortizzabile: applicazione tetto €18.075,99 / €25.822,84, separazione costo deducibile da eccedenza
- Piano di ammortamento doppio: civilistico (25% lineare, primo anno intero) + fiscale (25%, primo anno 12,5%)
- Scritture mensili automatiche: rateizzazione mensile della quota annua, registrazione conto “Ammortamento autovetture” + fondo
- Ripresa a tassazione: calcolo automatico della differenza civilistico-fiscale per il quadro RF di Unico
- Gestione spese di gestione: categorizzazione carburante, manutenzione, assicurazione, bollo con applicazione % deducibilità auto
- Fringe benefit: integrazione con modulo HR per calcolo benefit basato su tabelle ACI e inclusione in busta paga
- Reportistica cespiti auto separata: registro IVA fatture cespiti veicolari, libro cespiti dedicato, scheda contabile per veicolo
- Plus/minusvalenza in cessione: calcolo automatico del valore residuo e rilevazione della plus/minus al netto della percentuale di deducibilità
L’integrazione tra modulo cespiti, contabilità, HR e fatturazione elettronica permette di chiudere il ciclo senza riconciliazioni manuali. Risultato pratico: in dichiarazione dei redditi le voci auto sono già pronte per il quadro RF, senza ricalcolo dell’addetto contabile a fine anno. Per approfondire la gestione completa dei beni strumentali leggi anche la nostra guida sui cespiti aziendali e ammortamento.
Adempimenti collegati: liquidazione IVA e fattura elettronica
L’IVA sulle fatture di acquisto auto e sui canoni di leasing/NLT confluisce nella liquidazione periodica IVA con la specifica regola del 40% di detraibilità. Per approfondire le tempistiche di versamento e la scelta tra liquidazione mensile e trimestrale leggi la nostra guida sulla liquidazione IVA per PMI.
Sul fronte fatturazione elettronica B2B, l’obbligo è esteso ai forfettari dal 1° luglio 2022 (con soglia ricavi €25.000). Le fatture di acquisto auto, leasing e NLT devono indicare correttamente:
- Aliquota IVA 22% sul costo
- Natura IVA appropriata in caso di operazioni particolari (es. reverse charge, esenzione assicurazione) — vedi guida ai codici natura IVA N1-N7
- Riferimento normativo (art.19-bis1 lett. c)
Domande frequenti (FAQ)
L’auto in uso promiscuo a dipendente richiede un contratto scritto?
Sì. Per beneficiare della deducibilità al 70% senza tetto di costo serve accordo formale documentato tra azienda e dipendente. Tipicamente si predispone una lettera di assegnazione con data, durata, targa veicolo, condizioni d’uso, modalità di calcolo del fringe benefit. Senza documento, l’Agenzia Entrate riclassifica come “autovettura ordinaria” (20% + tetto), generando recupero a tassazione.
Posso passare da noleggio a lungo termine all’acquisto in corso d’anno?
Sì. La cessazione anticipata del contratto NLT comporta talvolta penali, ma fiscalmente nessun blocco. Al momento dell’acquisto si iscrive il cespite a costo storico, si applica il piano ammortamento standard (con regola primo anno al 12,5%). I canoni NLT già dedotti nell’esercizio restano deducibili pro-rata fino alla data di cessazione del contratto. Importante: se la stessa concessionaria fornisce sia NLT sia vendita, verificare che l’operazione non venga riqualificata fiscalmente come “vendita con leasing fittizio”.
Un’auto elettrica gode di deducibilità diversa rispetto a una termica?
No, le auto elettriche (BEV) e ibride seguono le stesse regole art.164 delle auto a combustione: tetto €18.075,99 (ordinaria), 20% deducibilità, 40% IVA. L’unica differenza riguarda il fringe benefit (25% per BEV/PHEV ≤60 g/km vs 30-60% per termiche) e gli incentivi ecobonus 2022 all’acquisto. Sul piano di ammortamento contabile e fiscale non ci sono agevolazioni.
La scheda carburante cartacea è ancora obbligatoria nel 2022?
No. La scheda carburante cartacea è stata abolita dal 1° luglio 2018. Per detrarre l’IVA al 40% sul carburante devi documentare il pagamento con strumenti tracciabili: carte carburante (Q8, Eni, Esso), carte di credito aziendali, bancomat, bonifico. Le fatture devono essere elettroniche (B2B obbligatoria dal 1/1/2019). Pagamenti in contanti = IVA non detraibile.
Un’auto storica può essere cespite aziendale?
Tecnicamente sì, ma con forti criticità. L’auto storica intestata a società è frequentemente oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che la riqualifica come “bene non strumentale” con conseguente indeducibilità integrale di costi e IVA. Per sostenere la strumentalità servono prove robuste: uso documentato in eventi pubblicitari aziendali, brand placement, attività di marketing. Nelle PMI ordinarie è generalmente sconsigliata.
L’eccedenza sopra €18.075,99 è recuperabile in caso di vendita futura?
No. L’eccedenza è integralmente indeducibile e non genera credito d’imposta differito. Sull’eccedenza non si calcola ammortamento fiscale, ma resta iscritta come costo storico in bilancio. In caso di cessione futura, la plusvalenza viene calcolata sul valore contabile residuo (post ammortamento civilistico), ma la quota di plus relativa all’eccedenza segue regole specifiche (art.86 e art.164 TUIR).
Gli interessi sul finanziamento auto sono deducibili?
Gli interessi passivi su finanziamenti per acquisto auto seguono la stessa percentuale di deducibilità del costo dell’auto (20% / 70% / 80% / 100%). Quindi per un’auto ordinaria deduci il 20% degli interessi passivi maturati. Diverso dal trattamento ordinario degli interessi passivi (art.96 TUIR ROL): per le auto si applica il limite art.164.
Considerazioni finali per il responsabile amministrativo
Il regime fiscale delle autovetture aziendali in Italia è uno dei più severi d’Europa. La combinazione di tetto €18.075,99 + deducibilità al 20% + IVA al 40% riduce drasticamente il vantaggio fiscale dell’auto aziendale rispetto al rimborso chilometrico al dipendente (che in molti casi è più conveniente sopra una certa percorrenza).
Prima di acquistare o noleggiare un’auto aziendale, valuta sempre tre scenari alternativi:
- Acquisto diretto con ammortamento in 5 esercizi
- Leasing finanziario 4 anni + riscatto
- Noleggio a lungo termine 36-48 mesi full service
- Rimborso chilometrico al dipendente con auto privata (tabelle ACI)
- Auto in uso promiscuo con fringe benefit (vantaggioso se dipendente con stipendio medio)
Il rimborso chilometrico è 100% deducibile per l’azienda (entro tabelle ACI) e non genera fringe benefit per il dipendente. Spesso, considerando l’intero TCO (Total Cost of Ownership) dell’auto aziendale “ordinaria” al 20%, conviene corrispondere un rimborso chilometrico al lavoratore che usa la sua auto.
L’auto in uso promiscuo a dipendente resta il regime più efficiente quando vuoi davvero assegnare un veicolo a una persona specifica: 70% di deducibilità senza tetto, con il “costo” della tassazione del fringe benefit in busta paga. Per un dirigente con stipendio elevato l’aliquota marginale rende comunque il pacchetto fiscalmente attraente.
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