{"id":2671,"date":"2023-03-24T16:42:00","date_gmt":"2023-03-24T15:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/liquidazione-iva-primo-trimestre-2023-pmi-italiane-guida\/"},"modified":"2023-03-24T16:42:00","modified_gmt":"2023-03-24T15:42:00","slug":"liquidazione-iva-primo-trimestre-2023-pmi-italiane-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/liquidazione-iva-primo-trimestre-2023-pmi-italiane-guida\/","title":{"rendered":"Liquidazione IVA primo trimestre 2023 per PMI: scadenze, calcolo passo-passo e errori comuni da evitare"},"content":{"rendered":"<p>Mancano poco pi\u00f9 di tre settimane alla fine del primo trimestre 2023 e, per gran parte delle PMI italiane che hanno optato per la liquidazione IVA trimestrale, sta per partire il conto alla rovescia verso due scadenze ravvicinate: <strong>16 maggio 2023<\/strong> per il versamento dell&#8217;imposta dovuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, e <strong>31 maggio 2023<\/strong> per l&#8217;invio telematico della comunicazione liquidazioni periodiche (LIPE) all&#8217;Agenzia delle Entrate. Sembrano lontane, ma la nostra esperienza in studio dice il contrario: chi rimanda i calcoli alla seconda settimana di maggio si trova quasi sempre con sorprese (note di credito di cui ci si era dimenticati, fatture passive arrivate in ritardo, errori di aliquota sulle prime esportazioni dell&#8217;anno) e finisce per pagare in fretta, male, e a volte tardi.<\/p>\n<p>Nelle PMI italiane con fatturato sotto il milione, il regime trimestrale \u00e8 la scelta di gran lunga prevalente: stimiamo che <strong>tra il 65% e il 75%<\/strong> dei contribuenti con partita IVA che gestiamo come consulenti applichi questo regime. Il vantaggio \u00e8 chiaro (un F24 ogni tre mesi invece che dodici, e un effetto cash flow positivo di circa 90 giorni rispetto al mensile), ma comporta una maggiorazione fissa dell&#8217;1% e una responsabilit\u00e0 di calcolo pi\u00f9 &#8220;concentrata&#8221;: tre mesi di registrazioni IVA da quadrare in un&#8217;unica liquidazione. In questa guida vediamo, passo per passo, come gestire la liquidazione del primo trimestre 2023, con un esempio numerico concreto, le regole su F24 e LIPE, le sanzioni del ravvedimento operoso aggiornate al 2023 e gli errori che, mese dopo mese, ci troviamo pi\u00f9 spesso a correggere a posteriori.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/calcolatrice-commercialista-liquidazione-iva.jpg\" alt=\"Calcolatrice e fogli di calcolo per liquidazione IVA trimestrale primo trimestre 2023\" \/><\/p>\n<h2>Liquidazione IVA mensile o trimestrale: qual \u00e8 il tuo regime nel 2023<\/h2>\n<p>Il regime &#8220;naturale&#8221; stabilito dal <strong>DPR 633\/72, art. 27<\/strong> per la liquidazione dell&#8217;IVA \u00e8 quello <strong>mensile<\/strong>: salvo opzione, ogni contribuente \u00e8 tenuto a liquidare e versare l&#8217;imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il regime <strong>trimestrale<\/strong> \u00e8 una facolt\u00e0 opzionale, disciplinata dall&#8217;<strong>art. 7 del D.P.R. 542\/1999<\/strong>, riservata ai contribuenti che, nell&#8217;anno solare precedente, non hanno superato determinate soglie di volume d&#8217;affari.<\/p>\n<p>Le soglie da considerare per stabilire se nel 2023 puoi (continuare a) usare il trimestrale si basano sull&#8217;anno solare 2022:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>500.000 euro<\/strong> di volume d&#8217;affari per chi svolge prevalentemente prestazioni di servizi (codici ATECO da 33 a 99, con le esclusioni di legge);<\/li>\n<li><strong>800.000 euro<\/strong> di volume d&#8217;affari per chi svolge attivit\u00e0 di cessione di beni (commercio, produzione, artigianato di prodotti).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attenzione a tre punti che generano dubbi ricorrenti. Primo: si guarda al <em>volume d&#8217;affari<\/em>, non al fatturato lordo IVA inclusa; in sostanza, la somma degli imponibili di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, comprese quelle non imponibili ed esenti. Secondo: se la tua attivit\u00e0 mista (servizi + beni), la soglia che si applica \u00e8 quella dell&#8217;attivit\u00e0 <em>prevalente<\/em>; se non esiste prevalenza dichiarata, si applica la soglia pi\u00f9 favorevole, ossia <strong>800.000 euro<\/strong>. Terzo: il superamento della soglia nell&#8217;anno precedente comporta il passaggio obbligatorio al regime mensile dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo, senza eccezioni e senza istanze da presentare.<\/p>\n<p>Il vantaggio del trimestrale \u00e8 evidente quando si confrontano numeri concreti: quattro versamenti l&#8217;anno invece di dodici, meno commissioni bancarie sui modelli F24, meno tempo amministrativo, e una &#8220;rotazione&#8221; della liquidit\u00e0 positiva (incassi di gennaio versati a met\u00e0 maggio, quindi 90 giorni di disponibilit\u00e0 in pi\u00f9 rispetto al mensile, dove il 16 febbraio si versa gi\u00e0 l&#8217;IVA di gennaio). Lo svantaggio principale \u00e8 la <strong>maggiorazione dell&#8217;1% sull&#8217;imposta a debito<\/strong>: una sorta di interesse fisso che compensa, almeno in parte, il vantaggio di cassa concesso. Il calcolo \u00e8 semplicissimo (imposta da versare \u00d7 1%), ma \u00e8 obbligatorio per i primi tre trimestri; il quarto trimestre <strong>non sconta<\/strong> la maggiorazione perch\u00e9 va a confluire nella dichiarazione IVA annuale.<\/p>\n<p>Come si esercita l&#8217;opzione per il trimestrale? Per chi apre la partita IVA, all&#8217;atto della presentazione del modello <strong>AA9\/12<\/strong> (persone fisiche) o <strong>AA7\/10<\/strong> (soggetti diversi dalle persone fisiche), barrando la casella del quadro relativo. Per chi \u00e8 gi\u00e0 in attivit\u00e0, l&#8217;opzione si comunica nella <strong>dichiarazione IVA annuale<\/strong> dell&#8217;anno in cui si applica (quadro VO), oppure tramite <em>comportamento concludente<\/em> \u2014 ossia versando da subito con cadenza trimestrale; il Fisco accetta la scelta de facto, purch\u00e9 poi formalizzata in dichiarazione. L&#8217;opzione \u00e8 tacitamente rinnovata di anno in anno finch\u00e9 permangono i requisiti.<\/p>\n<h2>Tutte le scadenze IVA 2023 da segnare in agenda<\/h2>\n<p>Mettiamo in fila l&#8217;intero calendario, perch\u00e9 un errore tipico \u00e8 &#8220;dimenticarsi&#8221; che la scadenza del 16 cade in un giorno festivo e slitta \u2014 oppure, peggio, che NON slitta e si va in ravvedimento per un giorno. Tutte le date sotto sono quelle effettive 2023, con eventuali slittamenti gi\u00e0 calcolati.<\/p>\n<p><strong>Per i contribuenti trimestrali (servizi sotto 500k \/ beni sotto 800k nel 2022):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Liquidazione 1\u00b0 trimestre<\/strong> (gennaio-marzo 2023): versamento entro <strong>marted\u00ec 16 maggio 2023<\/strong>; LIPE entro <strong>mercoled\u00ec 31 maggio 2023<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Liquidazione 2\u00b0 trimestre<\/strong> (aprile-giugno 2023): versamento entro <strong>21 agosto 2023<\/strong> \u2014 il 20 cade di domenica, prorogato al luned\u00ec successivo; LIPE entro <strong>sabato 30 settembre 2023<\/strong>, di fatto al primo giorno utile lavorativo;<\/li>\n<li><strong>Liquidazione 3\u00b0 trimestre<\/strong> (luglio-settembre 2023): versamento entro <strong>gioved\u00ec 16 novembre 2023<\/strong>; LIPE entro <strong>gioved\u00ec 30 novembre 2023<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Liquidazione 4\u00b0 trimestre<\/strong> (ottobre-dicembre 2023): confluisce nel <strong>saldo IVA<\/strong> della dichiarazione annuale, da versare entro <strong>16 marzo 2024<\/strong> (con possibilit\u00e0 di rateazione fino a giugno con maggiorazione 0,40% per ogni mese di differimento);<\/li>\n<li><strong>Acconto IVA 2023<\/strong>: entro <strong>mercoled\u00ec 27 dicembre 2023<\/strong>, calcolato con il metodo storico (88% del versamento dello stesso periodo dell&#8217;anno precedente) oppure previsionale (88% di quanto si stima di dover versare) o &#8220;delle operazioni effettuate&#8221; (100% del debito reale al 20 dicembre).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per i contribuenti mensili:<\/strong> il 16 di ogni mese si versa l&#8217;IVA del mese precedente. La comunicazione LIPE si presenta in modo aggregato trimestralmente, con le stesse scadenze del 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre, riportando i tre mesi del trimestre di riferimento. Il 4\u00b0 trimestre confluisce, anche qui, nella dichiarazione annuale.<\/p>\n<p>Una nota pratica che ripetiamo a ogni cliente nuovo: il <strong>modello F24 telematico \u00e8 obbligatorio<\/strong> per tutti i titolari di partita IVA (art. 37, comma 49, D.L. 223\/2006). N\u00e9 pi\u00f9 cartaceo allo sportello, n\u00e9 F24 inviato via home banking generico: deve passare per i canali Entratel\/Fisconline dell&#8217;AdE o per servizi telematici autorizzati di banche e intermediari abilitati. Chi versa cartaceo paga ma non risulta come adempiente, e la sanzione (minima ma comunque irrogata) per omesso utilizzo del canale telematico \u00e8 di 100 euro per versamento.<\/p>\n<h2>Come calcolare la liquidazione IVA del primo trimestre 2023: esempio passo per passo<\/h2>\n<p>Vediamo un esempio realistico, costruito su una PMI di consulenza informatica che gestiamo da anni, anonimizzato sui valori ma fedele alla struttura tipica delle registrazioni di un trimestre. La societ\u00e0 ha optato per il regime trimestrale; tutte le operazioni sono in territorio italiano salvo dove indicato.<\/p>\n<p><strong>Step 1 \u2014 IVA a debito (registro vendite).<\/strong> Nel primo trimestre 2023 la societ\u00e0 ha emesso fatture per un totale imponibile di <strong>82.000 euro<\/strong>, tutte all&#8217;aliquota ordinaria del 22%. L&#8217;IVA a debito \u00e8 quindi:<\/p>\n<ul>\n<li>82.000 \u00d7 22% = <strong>18.040,00 euro<\/strong> di IVA esigibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutte le fatture sono &#8220;immediate&#8221; (data documento = data esigibilit\u00e0). Non ci sono operazioni in regime di IVA per cassa, n\u00e9 cessioni intracomunitarie, n\u00e9 esportazioni: la registrazione \u00e8 lineare.<\/p>\n<p><strong>Step 2 \u2014 IVA detraibile (registro acquisti).<\/strong> Qui occorre fare attenzione, perch\u00e9 le aliquote miste e i limiti di detraibilit\u00e0 sono il primo punto in cui si concentrano gli errori. Nel trimestre:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Acquisti ordinari di servizi e beni strumentali<\/strong> ad aliquota 22%: 31.000 euro di imponibile \u2192 31.000 \u00d7 22% = <strong>6.820,00 euro<\/strong> di IVA detraibile al 100%;<\/li>\n<li><strong>Acquisto pasti e ristorazione<\/strong> per trasferte ad aliquota 10%: 4.500 euro di imponibile \u2192 4.500 \u00d7 10% = <strong>450,00 euro<\/strong> di IVA. La detraibilit\u00e0 ai fini IVA \u00e8 del 100% (il limite del 75% riguarda la deducibilit\u00e0 ai fini IRES\/IRPEF, non l&#8217;IVA);<\/li>\n<li><strong>Acquisto libri e riviste tecniche<\/strong> ad aliquota 4%: 1.200 euro di imponibile \u2192 1.200 \u00d7 4% = <strong>48,00 euro<\/strong> di IVA detraibile al 100%;<\/li>\n<li><strong>Carburante per autovetture aziendali<\/strong> ad uso promiscuo: 2.000 euro di imponibile, IVA 22% = 440 euro. La detraibilit\u00e0 IVA \u00e8 limitata al <strong>40%<\/strong> (art. 19-bis1, lett. c, DPR 633\/72): 440 \u00d7 40% = <strong>176,00 euro<\/strong> di IVA detraibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Totale IVA detraibile del trimestre: 6.820 + 450 + 48 + 176 = <strong>7.494,00 euro<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Step 3 \u2014 Differenza e maggiorazione 1%.<\/strong> Sottraiamo la detraibile dalla debito:<\/p>\n<ul>\n<li>18.040,00 \u2212 7.494,00 = <strong>10.546,00 euro<\/strong> di IVA dovuta per il trimestre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Trattandosi di regime trimestrale, va aggiunta la maggiorazione dell&#8217;1%:<\/p>\n<ul>\n<li>10.546,00 \u00d7 1% = <strong>105,46 euro<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Importo totale da versare con F24 entro il 16 maggio 2023: <strong>10.651,46 euro<\/strong>. Importante: la maggiorazione 1% va versata <em>cumulata<\/em> con l&#8217;IVA, sullo stesso codice tributo, e NON \u00e8 deducibile ai fini IRES\/IRPEF (\u00e8 considerata sanzione di natura compensativa).<\/p>\n<p><strong>Step 4 \u2014 Cosa fare se ci fosse stato un credito IVA pregresso.<\/strong> Se al 31\/12\/2022 la societ\u00e0 avesse chiuso con un credito IVA di, ad esempio, 4.000 euro emergente dalla dichiarazione annuale, quel credito sarebbe scomputabile in compensazione interna nell&#8217;F24 del 1\u00b0 trimestre. La compensazione &#8220;verticale&#8221; (credito IVA contro debito IVA) \u00e8 libera; quella &#8220;orizzontale&#8221; (credito IVA contro IRES, IRPEF, INPS) richiede attenzione: oltre i <strong>5.000 euro<\/strong> annui serve il <strong>visto di conformit\u00e0<\/strong> apposto da un professionista abilitato sulla dichiarazione IVA, e oltre i 50.000 euro l&#8217;AdE pu\u00f2 effettuare controlli preventivi che possono ritardare la compensazione.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/modello-f24-versamento-iva.jpg\" alt=\"Compilazione modello F24 per versamento IVA codice tributo 6031\" \/><\/p>\n<h2>Compilazione del modello F24 per la liquidazione del 1\u00b0 trimestre 2023<\/h2>\n<p>Il versamento si effettua con modello F24 telematico, nella sezione <strong>Erario<\/strong>. Per la liquidazione del primo trimestre 2023 in regime trimestrale, i campi da compilare sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Codice tributo<\/strong>: <strong>6031<\/strong> per il versamento del 1\u00b0 trimestre. La numerazione progressiva dei codici tributo IVA segue questo schema: 6031 (1\u00b0 trimestre), 6032 (2\u00b0 trimestre), 6033 (3\u00b0 trimestre), 6034 (4\u00b0 trimestre \u2014 usato solo per casi particolari di liquidazione anticipata). Per i mensili invece si usano codici differenti, uno per ogni mese (6001 gennaio, 6002 febbraio, e via dicendo);<\/li>\n<li><strong>Rateazione\/Regione\/Prov.\/Mese rif.<\/strong>: lasciare <strong>vuoto<\/strong> per il versamento trimestrale ordinario; non confondersi con la rateazione del saldo IVA annuale, che usa codici differenti (es. 6099);<\/li>\n<li><strong>Anno di riferimento<\/strong>: <strong>2023<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Importo a debito versato<\/strong>: 10.651,46 (riprendendo l&#8217;esempio del paragrafo precedente);<\/li>\n<li><strong>Importo a credito compensato<\/strong>: l&#8217;eventuale credito IVA pregresso o di altri tributi che si vuole utilizzare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il saldo dell&#8217;F24 va a zero se le compensazioni coprono interamente il debito: in questo caso l&#8217;F24 va comunque presentato (F24 a saldo zero) tassativamente tramite Entratel\/Fisconline (non sono ammessi canali bancari), e il mancato invio comporta sanzione di 100 euro (ridotta a un terzo se l&#8217;invio avviene entro cinque giorni dalla scadenza). \u00c8 un adempimento che molti gestionali generano in automatico ma che va sempre controllato a mano: il file di flusso F24 va effettivamente caricato sul canale telematico.<\/p>\n<p>Una raccomandazione operativa: nei giorni 14-15 di ogni scadenza, controllate il <strong>cassetto fiscale<\/strong> sul sito dell&#8217;AdE per verificare l&#8217;effettiva disponibilit\u00e0 del credito che intendete compensare. Capita che un credito risulti &#8220;in lavorazione&#8221; da parte dell&#8217;Agenzia e quindi non utilizzabile fino allo sblocco; meglio scoprirlo il 14 mattina che il 16 sera.<\/p>\n<h2>LIPE \u2014 Comunicazione liquidazioni periodiche del 1\u00b0 trimestre<\/h2>\n<p>La LIPE (comunicazione liquidazioni periodiche IVA) \u00e8 una comunicazione <strong>distinta dal versamento<\/strong>: serve a comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche del trimestre (totale operazioni attive, totale operazioni passive, IVA esigibile, IVA detratta, debito\/credito risultante, versamento effettuato). \u00c8 stata introdotta dall&#8217;art. 21-bis del D.L. 78\/2010, con decorrenza piena dal 2017, ed \u00e8 obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA \u2014 mensili e trimestrali \u2014 con poche eccezioni (contribuenti esonerati dall&#8217;obbligo di liquidazione, regime forfettario).<\/p>\n<p>Per il <strong>1\u00b0 trimestre 2023<\/strong> la scadenza \u00e8 <strong>31 maggio 2023<\/strong>. Si invia esclusivamente in via telematica, tramite il modello LI-PE, in formato XML, attraverso Entratel\/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Tutti i gestionali contabili decenti la generano in automatico (in Odoo, ad esempio, il modulo <em>l10n_it<\/em> produce l&#8217;XML pronto per l&#8217;upload una volta confermate le liquidazioni del periodo).<\/p>\n<p>La sanzione per omessa o tardiva comunicazione LIPE va da <strong>500 a 2.000 euro<\/strong> (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471\/97). \u00c8 riducibile con il ravvedimento operoso (vedi paragrafo dedicato): se l&#8217;invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza si paga 1\/9 del minimo (55,56 euro), entro 90 giorni si paga 1\/8 (62,50 euro), oltre l&#8217;anno si arriva a 1\/6 (83,33 euro). Sono cifre tollerabili ma evitabilissime: programmare l&#8217;invio LIPE per <strong>il giorno successivo<\/strong> al versamento (in questo caso il 17 maggio) elimina alla radice il rischio.<\/p>\n<h2>Ravvedimento operoso 2023: scadenze, sanzioni e interessi<\/h2>\n<p>Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472\/1997) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti riducendo significativamente la sanzione ordinaria del 30% prevista dall&#8217;art. 13 D.Lgs. 471\/97. Per la liquidazione IVA, le riduzioni applicabili nel 2023 sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;sprint&#8221;<\/strong> (entro 14 giorni dalla scadenza): sanzione dello <strong>0,1% per ogni giorno di ritardo<\/strong>. Versamento il 17 maggio? 0,1% \u00d7 1 giorno = 0,1% di sanzione. Versamento il 30 maggio (14 giorni)? 1,4% di sanzione;<\/li>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;breve&#8221;<\/strong> (dal 15\u00b0 al 30\u00b0 giorno): sanzione fissa dell&#8217;<strong>1,5%<\/strong> (1\/10 del 15%);<\/li>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;medio&#8221;<\/strong> (dal 31\u00b0 al 90\u00b0 giorno): sanzione dell&#8217;<strong>1,67%<\/strong> (1\/9 del 15%);<\/li>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;lungo&#8221;<\/strong> (entro un anno dalla scadenza): sanzione del <strong>3,75%<\/strong> (1\/8 del 30%);<\/li>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;biennale&#8221;<\/strong> (entro due anni): sanzione del <strong>4,29%<\/strong> (1\/7 del 30%);<\/li>\n<li><strong>Ravvedimento &#8220;ultrabiennale&#8221;<\/strong> (oltre due anni, ma prima della contestazione): sanzione del <strong>5%<\/strong> (1\/6 del 30%).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A queste sanzioni si aggiunge l&#8217;<strong>interesse legale<\/strong>, che per il 2023 il Decreto del Ministero dell&#8217;Economia del 13 dicembre 2022 ha fissato al <strong>5% annuo<\/strong> (in netto rialzo rispetto all&#8217;1,25% del 2022, conseguenza della politica BCE sui tassi). Il calcolo \u00e8 giornaliero: interesse = (debito \u00d7 5%) \/ 365 \u00d7 giorni di ritardo.<\/p>\n<p>Esempio rapido. Riprendendo la nostra PMI che avrebbe dovuto versare 10.651,46 euro il 16 maggio 2023 ma versa il 30 maggio 2023 (14 giorni di ritardo, ravvedimento sprint):<\/p>\n<ul>\n<li>Sanzione: 10.651,46 \u00d7 0,1% \u00d7 14 giorni = <strong>149,12 euro<\/strong>;<\/li>\n<li>Interessi: (10.651,46 \u00d7 5%) \/ 365 \u00d7 14 = <strong>20,42 euro<\/strong>;<\/li>\n<li>Totale ravvedimento: <strong>169,54 euro<\/strong>, da versare con F24 utilizzando i codici tributo <strong>8904<\/strong> (sanzione IVA) e <strong>1991<\/strong> (interessi IVA), oltre al codice 6031 per l&#8217;imposta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La sanzione di 149 euro per 14 giorni di ritardo su 10.500 euro \u00e8 la dimostrazione concreta che il ravvedimento sprint \u00e8 davvero &#8220;economico&#8221;: meglio una settimana di ritardo con ravvedimento che un mese di stress per anticipare il versamento a scapito della cassa. Naturalmente, se ci si accorge dell&#8217;errore il 17 maggio, conviene versare subito: 10.651 \u00d7 0,1% = 10,65 euro di sanzione, una cifra trascurabile.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/scrivania-documenti-contabili-pmi.jpg\" alt=\"Scrivania con documenti contabili e registri IVA acquisti e vendite per liquidazione trimestrale\" \/><\/p>\n<h2>Errori comuni in liquidazione IVA che vediamo ogni trimestre<\/h2>\n<p>Dopo anni di liquidazioni controllate per i nostri clienti, gli errori si ripetono con sorprendente regolarit\u00e0. Vale la pena conoscerli per evitarli prima del 16 maggio.<\/p>\n<p><strong>1. Applicare l&#8217;aliquota sbagliata.<\/strong> Il 22% \u00e8 l&#8217;aliquota ordinaria, ma molte PMI lavorano con prodotti soggetti a IVA ridotta: 10% per ristorazione, ristrutturazioni edilizie, alcuni alimentari trasformati; 4% per alimenti di prima necessit\u00e0, libri, periodici; <strong>5%<\/strong> per le cessioni di prodotti per l&#8217;infanzia e i prodotti per la protezione dell&#8217;igiene femminile (aliquota introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1 comma 72). L&#8217;errore tipico \u00e8 applicare il 22% per inerzia su una fattura di vendita libri o pasti, generando IVA &#8220;in pi\u00f9&#8221; che, una volta liquidata, non si recupera se non con nota di credito.<\/p>\n<p><strong>2. Detrarre IVA su acquisti a detraibilit\u00e0 limitata.<\/strong> L&#8217;art. 19-bis1 del DPR 633\/72 elenca diverse fattispecie con limiti specifici: autovetture (40% in caso di uso promiscuo), telefonia mobile (50% se non strettamente professionale), spese di rappresentanza (detraibilit\u00e0 solo per omaggi sotto i 50 euro), pasti e alberghi (detraibilit\u00e0 IVA al 100% ma ricordarsi della deducibilit\u00e0 IRES limitata al 75%). Detrarre il 100% dove serve il 40% \u00e8 uno dei rilievi pi\u00f9 frequenti in caso di verifica.<\/p>\n<p><strong>3. Reverse charge non applicato o applicato male.<\/strong> Il regime dell&#8217;inversione contabile (art. 17, commi 5 e 6, DPR 633\/72) si applica a operazioni specifiche: subappalti edili, cessioni di rottami, prestazioni di pulizia su edifici, vendite di console e dispositivi elettronici, e altre fattispecie. Quando si applica, il cliente emette autofattura indicando il codice natura <strong>N6<\/strong> in fattura elettronica e registra l&#8217;operazione sia in vendite che in acquisti \u2014 sterilizzando di fatto l&#8217;IVA. L&#8217;errore: fornitore che addebita IVA invece di indicare il reverse charge, oppure cliente che non registra l&#8217;autofattura nei registri.<\/p>\n<p><strong>4. Note di credito non gestite nel trimestre corretto.<\/strong> Una nota di credito emessa il 5 marzo 2023 a storno di una fattura di gennaio 2023 va a ridurre l&#8217;IVA esigibile del primo trimestre. Se la registrazione viene fatta in ritardo (per esempio aprile), la nota &#8220;rientra&#8221; nel secondo trimestre e il primo trimestre viene liquidato con un debito troppo alto. \u00c8 un errore &#8220;non grave&#8221; (si recupera nel trimestre successivo), ma sballa la cassa e complica la quadratura della LIPE.<\/p>\n<p><strong>5. Pro rata di detraibilit\u00e0 non calcolato.<\/strong> Le aziende con operazioni parzialmente esenti (medici, dentisti che vendono anche dispositivi medici imponibili; assicurazioni che fanno consulenza; istituti finanziari) devono calcolare il <em>pro rata<\/em> di detraibilit\u00e0 sulle spese generali: la percentuale di operazioni imponibili sul totale delle operazioni effettuate determina quanta IVA degli acquisti generali \u00e8 effettivamente detraibile. \u00c8 un calcolo complesso che richiede un applicativo gestionale o un foglio Excel ben costruito; farlo &#8220;a occhio&#8221; \u00e8 una garanzia di errore.<\/p>\n<p><strong>6. Operazioni intra-UE registrate come nazionali.<\/strong> Una fattura ricevuta da un fornitore tedesco (B2B) va registrata con il meccanismo del reverse charge intra-UE: nessuna IVA addebitata dal fornitore, autofattura emessa dal cliente italiano con aliquota italiana del 22% sia in vendite che in acquisti. Sull&#8217;esterometro (abolito da luglio 2022, ora si trasmette via fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX) si comunica l&#8217;operazione. Registrarla come acquisto nazionale senza IVA fa perdere tracciabilit\u00e0 e genera errori nella LIPE.<\/p>\n<p>Per un approfondimento sui codici natura da utilizzare in fattura elettronica, abbiamo gi\u00e0 pubblicato una guida dettagliata sui <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/codici-natura-iva-fattura-elettronica-n1-n7-pmi-2022\/\">codici natura IVA N1-N7 in fattura elettronica<\/a>; per il meccanismo dell&#8217;inversione contabile, rimandiamo all&#8217;articolo sul <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/reverse-charge-iva-guida-pmi-italiane-2022\/\">reverse charge IVA per PMI italiane<\/a>.<\/p>\n<h2>Conservazione documentale e registri IVA<\/h2>\n<p>Ogni documento che concorre alla liquidazione IVA va conservato per <strong>dieci anni<\/strong> a partire dal 31 dicembre dell&#8217;anno di emissione (art. 2220 del Codice Civile, integrato dal DPR 633\/72 e dal D.M. 17 giugno 2014 per la conservazione digitale). I documenti da conservare sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Registri IVA acquisti e vendite (anche se tenuti in modalit\u00e0 telematica, vanno conservati a norma);<\/li>\n<li>Fatture emesse e ricevute, in formato elettronico XML;<\/li>\n<li>F24 di versamento con relativa ricevuta telematica di accoglimento;<\/li>\n<li>Comunicazioni LIPE inviate con ricevute di consegna;<\/li>\n<li>Dichiarazioni IVA annuali con ricevuta;<\/li>\n<li>Lettere d&#8217;intento ricevute ed emesse (per gli esportatori abituali).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La conservazione digitale a norma richiede l&#8217;apposizione di firma digitale e marca temporale almeno una volta l&#8217;anno, e l&#8217;uso di un sistema di conservazione conforme alle Linee Guida AgID. Per chi non se ne occupa internamente, ci sono provider qualificati (Doxee, Aruba, InfoCert, e diversi altri) che gestiscono il flusso a tariffe contenute. Tenere semplicemente i PDF in una cartella di rete non costituisce conservazione a norma e, in caso di verifica fiscale, equivale alla mancata conservazione.<\/p>\n<h2>Come Odoo automatizza la liquidazione IVA per le PMI italiane<\/h2>\n<p>Da partner ufficiale Odoo Italia, ci capita spesso di confrontare il &#8220;prima e dopo&#8221; con clienti che migrano da gestionali datati. La liquidazione IVA \u00e8 uno dei processi dove si vede la differenza in modo netto, perch\u00e9 l&#8217;errore amministrativo classico nasce dalla disconnessione tra fatturazione attiva, fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e registri IVA \u2014 tutti compiti che, su sistemi tradizionali, vengono fatti su moduli o fogli Excel separati.<\/p>\n<p>I componenti rilevanti dell&#8217;<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/soluzioni\/odoo-erp.php\">Odoo ERP<\/a> nella localizzazione italiana (modulo <em>l10n_it<\/em>) per la liquidazione IVA sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Fatturazione elettronica nativa SdI<\/strong>: emissione automatica del file XML in formato FatturaPA, firma e invio diretto al Sistema di Interscambio, con gestione automatica di scarti e notifiche. Nessun export verso software esterni;<\/li>\n<li><strong>Registri IVA acquisti e vendite<\/strong> generati automaticamente da ogni fattura registrata, con possibilit\u00e0 di filtraggio per periodo, aliquota, codice natura, e di stampa &#8220;vidimata&#8221; per controlli fiscali;<\/li>\n<li><strong>Calcolo automatico della liquidazione<\/strong>: dal menu &#8220;Reporting > Liquidazione IVA&#8221; si sceglie il periodo (mensile o trimestrale) e il sistema produce il prospetto completo con IVA a debito, IVA detraibile, eventuali compensazioni, maggiorazione 1% per il trimestrale, importo netto da versare;<\/li>\n<li><strong>Generazione modello F24 e XML LIPE<\/strong>: il sistema produce il file F24 nel formato accettato dai canali Entratel\/Fisconline, e l&#8217;XML della comunicazione LIPE gi\u00e0 pronto per l&#8217;upload;<\/li>\n<li><strong>Audit trail completo<\/strong>: ogni registrazione conserva la traccia dell&#8217;utente che l&#8217;ha effettuata, della data, e di eventuali modifiche successive. Indispensabile in caso di controllo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per una PMI di 15-50 dipendenti, l&#8217;investimento iniziale in setup e migrazione si ammortizza tipicamente in 8-12 mesi grazie al recupero di tempo amministrativo (stimiamo tra le 4 e le 6 ore per trimestre risparmiate sulla sola attivit\u00e0 di liquidazione) e alla riduzione drastica degli errori di registrazione. Per chi proviene da un mensile pesantemente cartaceo, l&#8217;effetto \u00e8 ancora pi\u00f9 marcato.<\/p>\n<p>Se gestite un&#8217;attivit\u00e0 di consulenza o servizi che potrebbe accedere o esserne uscita di recente, vi consigliamo anche la nostra guida sulla <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/liquidazione-iva-mensile-trimestrale-scelta-pmi-2022\/\">scelta tra liquidazione IVA mensile e trimestrale<\/a>, dove approfondiamo le simulazioni numeriche di passaggio da un regime all&#8217;altro, e quella sul <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/regime-forfettario-2022-requisiti-calcoli-pmi-freelance\/\">regime forfettario per PMI e freelance<\/a> \u2014 alternativa che, per chi resta sotto gli 85.000 euro di ricavi, pu\u00f2 semplificare drasticamente gli adempimenti IVA (di fatto, esonerando dalla liquidazione).<\/p>\n<h2>L&#8217;AI generativa per l&#8217;amministrativo: dove ha senso usarla oggi (con cautela)<\/h2>\n<p>Negli ultimi due mesi, due eventi hanno reso accessibile al pubblico l&#8217;intelligenza artificiale generativa in modo prima impensabile: il lancio di <strong>ChatGPT Plus<\/strong> a febbraio 2023 ($20\/mese, accesso a GPT-4 dal 14 marzo), e la disponibilit\u00e0 pubblica di <strong>Bing Chat<\/strong> (gratuito, integrato in Edge, basato anch&#8217;esso su GPT-4 dal day-one). Solo tre giorni fa Microsoft ha annunciato <strong>Microsoft 365 Copilot<\/strong> \u2014 integrazione di GPT-4 in Word, Excel, Outlook, Teams \u2014 ed \u00e8 arrivata in versione preview <strong>Google Bard<\/strong> (per ora solo USA\/UK). Adobe ha lanciato <strong>Firefly<\/strong>, AI generativa per immagini integrata con Creative Cloud.<\/p>\n<p>Per un ufficio amministrativo o per un commercialista in studio, dove ha senso oggi sperimentare? Tre casi d&#8217;uso concreti che stiamo testando noi stessi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Drafting di risposte a quesiti fiscali ricorrenti<\/strong>: lettere ai clienti su scadenze, promemoria, comunicazioni standard. L&#8217;AI prepara una bozza che il professionista rivede in 2-3 minuti invece di scriverla da zero in 20;<\/li>\n<li><strong>Riassunto di circolari e manuali AdE<\/strong>: una circolare di 30 pagine viene sintetizzata in 10 bullet point, utili per la prima lettura prima dello studio approfondito;<\/li>\n<li><strong>Traduzione e adattamento di documenti<\/strong>: regolamenti EU, comunicazioni a clienti esteri, manuali tecnici. La qualit\u00e0 \u00e8 notevolmente superiore ai traduttori automatici precedenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una cautela <em>fondamentale<\/em>: tutti i modelli AI attualmente in produzione hanno un <strong>knowledge cutoff a settembre 2021<\/strong>. Significa che GPT-4 (e Bing Chat, e Bard) <strong>non conoscono<\/strong> la Legge di Bilancio 2022, la Legge di Bilancio 2023, le modifiche al regime forfettario introdotte con l&#8217;innalzamento a 85.000 euro, le modifiche alle aliquote IVA del 2023 (es. il 5% sui prodotti per l&#8217;infanzia), n\u00e9 l&#8217;abolizione dell&#8217;esterometro dal luglio 2022. Chiedere a ChatGPT &#8220;quali sono i codici tributo per la liquidazione IVA 2023&#8221; pu\u00f2 restituire informazioni desuete. Vanno usati come <em>strumento di stesura<\/em>, mai come fonte normativa autorevole; ogni informazione prodotta va verificata con fonti aggiornate (sito AdE, circolari, dottrina commercialistica recente).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/manager-pmi-controllo-finanziario.jpg\" alt=\"Amministratore PMI controlla schermo con dati finanziari per liquidazione IVA trimestrale\" \/><\/p>\n<h2>Domande frequenti sulla liquidazione IVA del primo trimestre 2023<\/h2>\n<p><strong>La mia PMI nel 2022 ha superato i 500.000 euro di volume d&#8217;affari su servizi: devo passare al mensile da gennaio 2023?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, e l&#8217;obbligo \u00e8 automatico: il superamento della soglia nel 2022 fa scattare di diritto, dal 1\u00b0 gennaio 2023, il passaggio al regime mensile, senza necessit\u00e0 di presentare istanze. Concretamente, l&#8217;IVA di gennaio 2023 andava liquidata e versata entro il 16 febbraio 2023, e cos\u00ec per ciascun mese successivo. Se non vi siete accorti del superamento e avete continuato a operare come trimestrali, vi trovate ora con tre versamenti mensili omessi (gennaio, febbraio e marzo) da regolarizzare urgentemente con ravvedimento operoso. La buona notizia \u00e8 che, essendo emersi prima di 90 giorni dalla scadenza di gennaio (16 febbraio), si rientra nel ravvedimento medio (1,67%): contattate subito il commercialista per la regolarizzazione. La cattiva notizia \u00e8 che la LIPE del 1\u00b0 trimestre va comunque inviata come mensile, con le tre liquidazioni distinte.<\/p>\n<p><strong>Posso usare Excel per calcolare la liquidazione IVA?<\/strong><\/p>\n<p>Tecnicamente s\u00ec, e moltissime micro-imprese lo fanno. Il problema non \u00e8 il calcolo in s\u00e9 (somme e sottrazioni), ma la <em>fonte<\/em> dei dati: se le fatture sono registrate manualmente in un foglio Excel, il rischio di omissioni, doppie registrazioni, errori di aliquota \u00e8 altissimo. La buona pratica, anche con strumenti semplici, \u00e8: (a) usare un software di fatturazione elettronica che esporti automaticamente i registri IVA in un formato strutturato; (b) costruire un Excel di riepilogo che importi quei registri e applichi i calcoli; (c) verificare con il cassetto fiscale che il totale fatture emesse coincida con i propri registri. Per chi supera le 30-40 fatture al mese (attive + passive), il salto a un ERP integrato come Odoo elimina alla radice gran parte degli errori di trascrizione.<\/p>\n<p><strong>Cosa succede se sbaglio codice tributo nell&#8217;F24?<\/strong><\/p>\n<p>Il versamento risulta effettuato ma &#8220;imputato male&#8221;: l&#8217;AdE non lo considera valido per la liquidazione IVA, e dopo qualche mese arriva una comunicazione di irregolarit\u00e0 (avviso bonario o cartella) che richiede il versamento dell&#8217;IVA dovuta. Per correggere, esistono due strade. La prima \u00e8 l&#8217;istanza di <strong>correzione del codice tributo<\/strong> presentata via PEC o sportello, allegando copia dell&#8217;F24 errato e indicando il codice corretto: l&#8217;AdE riporta il versamento sul codice giusto e tutto si chiude. La seconda \u00e8 il ravvedimento operoso: si versa di nuovo con il codice corretto e si chiede a posteriori il rimborso del versamento errato (procedimento pi\u00f9 lungo). Conviene sempre la prima strada, ed \u00e8 gratuita.<\/p>\n<p><strong>Ho dimenticato di versare il 16 maggio: cosa faccio?<\/strong><\/p>\n<p>Niente panico, ma azione immediata. Aprite il calcolo: imposta a debito (es. 10.546 euro pi\u00f9 maggiorazione 1%) \u00d7 0,1% per ogni giorno di ritardo \u00d7 interesse 5% annuo proporzionato ai giorni. Se vi accorgete il 17 maggio, versate il 17 maggio: sanzione di 11 euro, interessi di 1,50 euro. Se vi accorgete il 25 maggio (9 giorni), sanzione di 96 euro pi\u00f9 13 di interessi. Il versamento va fatto con tre F24 (o tre righe nello stesso F24): codice 6031 per l&#8217;imposta, 8904 per la sanzione, 1991 per gli interessi, tutti con anno 2023. La LIPE va comunque presentata entro il 31 maggio: il ritardato versamento non sposta la scadenza della comunicazione.<\/p>\n<p><strong>Posso compensare il credito IVA con altri tributi come IRES o INPS?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, \u00e8 la cosiddetta compensazione &#8220;orizzontale&#8221; prevista dall&#8217;art. 17 D.Lgs. 241\/97. I limiti operativi per il 2023 sono i seguenti: fino a 5.000 euro annui di credito utilizzato in compensazione, nessuna formalit\u00e0 particolare oltre l&#8217;F24 telematico; tra 5.000 e 50.000 euro, occorre la dichiarazione IVA annuale gi\u00e0 presentata e l&#8217;apposizione del <strong>visto di conformit\u00e0<\/strong> da parte di un professionista abilitato; oltre 50.000 euro, possibili controlli preventivi dell&#8217;Agenzia che ritardano la compensazione di alcuni giorni. Tipi di tributi compensabili: IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, contributi INPS (DM10 e UniEmens), contributi INAIL. Non si compensano direttamente l&#8217;IMU, il bollo auto, e altri tributi locali (regola generale: solo tributi erariali e contributi gestiti da enti aderenti al sistema).<\/p>\n<p><strong>La maggiorazione 1% del trimestrale \u00e8 obbligatoria o opzionale?<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 strutturalmente <strong>obbligatoria<\/strong> per chi opta per il regime trimestrale: rappresenta la contropartita del beneficio di liquidit\u00e0 ottenuto dal differimento del versamento di 60 giorni (un mese se confrontato con il trimestrale &#8220;naturale&#8221; del mese successivo al trimestre \u2014 che per\u00f2 la legge non prevede). Il calcolo \u00e8 1% sull&#8217;IVA a debito di ciascuno dei primi tre trimestri; il 4\u00b0 trimestre, come detto, non sconta la maggiorazione perch\u00e9 confluisce nel saldo annuale. La maggiorazione si versa con lo stesso codice tributo dell&#8217;imposta (6031, 6032, 6033) cumulata all&#8217;importo, in un&#8217;unica somma. Non \u00e8 deducibile ai fini IRES\/IRPEF e non genera credito utilizzabile in compensazione: \u00e8 un costo &#8220;secco&#8221; del regime trimestrale, che va a contabilizzarsi tra gli oneri tributari indeducibili.<\/p>\n<p><strong>Liquidazione IVA: posso delegare integralmente al commercialista o devo presentarla io?<\/strong><\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 ultima della liquidazione \u00e8 del titolare della partita IVA (rappresentante legale per le societ\u00e0), ma sotto il profilo operativo praticamente tutte le PMI italiane delegano il calcolo e la presentazione al commercialista o al CED. La delega per la trasmissione telematica si formalizza con il modello CIPA (delega operativa per i servizi telematici dell&#8217;AdE) sottoscritto e archiviato dal professionista. Il titolare resta comunque tenuto a (a) fornire al consulente tutta la documentazione contabile completa entro tempi utili (idealmente entro il 30 del mese successivo alla fine del trimestre, quindi entro il 30 aprile per il 1\u00b0 trimestre), (b) verificare il prospetto di liquidazione prima dell&#8217;invio, (c) effettuare materialmente il versamento (o autorizzare il commercialista all&#8217;addebito del proprio conto corrente). La firma sul prospetto e l&#8217;effettivo pagamento restano in capo al contribuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guida pratica al calcolo della liquidazione IVA del 1\u00b0 trimestre 2023 per PMI italiane: scadenze (16 maggio versamento, 31 maggio LIPE), esempio numerico passo-passo, F24, ravvedimento operoso e errori da evitare.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2645,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Liquidazione IVA primo trimestre 2023 PMI: calcolo e scadenze","_seopress_titles_desc":"Liquidazione IVA 1\u00b0 trimestre 2023 PMI: scadenze 16 maggio (F24) e 31 maggio (LIPE), calcolo passo-passo con esempio numerico, ravvedimento operoso e errori comuni.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/liquidazione-iva-primo-trimestre-2023-pmi-italiane-guida\/","_seopress_social_fb_title":"Liquidazione IVA primo trimestre 2023 PMI: guida pratica","_seopress_social_fb_desc":"Scadenze, calcolo passo-passo, F24, LIPE e ravvedimento operoso per la liquidazione IVA del 1\u00b0 trimestre 2023 di PMI italiane.","_seopress_social_fb_img":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/calcolatrice-commercialista-liquidazione-iva.jpg","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"Liquidazione IVA primo trimestre 2023 PMI: guida pratica","_seopress_social_twitter_desc":"Scadenze, calcolo passo-passo, F24 e LIPE per la liquidazione IVA del 1\u00b0 trimestre 2023 di PMI italiane.","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"liquidazione iva trimestrale,liquidazione iva primo trimestre 2023,calcolo iva trimestrale,scadenze iva 2023,F24 iva,ravvedimento operoso iva","footnotes":""},"categories":[25],"tags":[688,683,682,684,681,687,29,685,686],"class_list":["post-2671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-normative","tag-compliance-fiscale","tag-f24","tag-iva-trimestrale","tag-lipe","tag-liquidazione-iva","tag-odoo-erp","tag-pmi-italiane","tag-ravvedimento-operoso","tag-scadenze-fiscali-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2671\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}