{"id":2373,"date":"2022-09-22T09:14:00","date_gmt":"2022-09-22T07:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/regime-forfettario-2022-requisiti-calcoli-pmi-freelance\/"},"modified":"2026-06-08T09:42:52","modified_gmt":"2026-06-08T07:42:52","slug":"regime-forfettario-2022-requisiti-calcoli-pmi-freelance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/regime-forfettario-2022-requisiti-calcoli-pmi-freelance\/","title":{"rendered":"Regime forfettario 2022 per PMI e freelance italiani: requisiti, calcoli e quando conviene davvero"},"content":{"rendered":"<p>Il regime forfettario \u00e8 la struttura fiscale pi\u00f9 popolare per chi apre una partita IVA in Italia. Nato con la Legge n. 190\/2014 (la Legge di Stabilit\u00e0 2015), \u00e8 stato rivisto in modo sostanziale dalla Legge n. 145\/2018 e successivamente ritoccato dalla Legge n. 160\/2019. Nel 2022 rappresenta la scelta predefinita per centinaia di migliaia di freelance, microimprese, artigiani e piccole attivit\u00e0 commerciali. Eppure, dopo otto anni dall&#8217;introduzione, c&#8217;\u00e8 ancora molta confusione su come funziona davvero: cosa cambia rispetto al vecchio regime dei minimi, quando conviene rimanerci e quando \u00e8 meglio uscirne, come si calcola l&#8217;imposta sostitutiva e quale impatto ha la fatturazione elettronica diventata obbligatoria a luglio 2022.<\/p>\n<p>In questa guida operativa mettiamo insieme i requisiti aggiornati, i coefficienti di redditivit\u00e0 ATECO, un esempio numerico completo riferito a una web agency e tutte le indicazioni pratiche per gestire la contabilit\u00e0 con un gestionale moderno. L&#8217;obiettivo \u00e8 darti gli strumenti per capire se il forfettario fa al caso tuo nel 2022 e per metterlo in pratica senza sorprese.<\/p>\n<h2>Cos&#8217;\u00e8 il regime forfettario e cosa NON \u00e8<\/h2>\n<p>Il regime forfettario, disciplinato dall&#8217;articolo 1 commi 54-89 della Legge 190\/2014, \u00e8 un regime fiscale agevolato che <strong>sostituisce IRPEF, addizionali regionali\/comunali, IVA e IRAP<\/strong> con una singola imposta sostitutiva. Si rivolge alle persone fisiche che esercitano attivit\u00e0 di impresa, arte o professione, con limiti dimensionali stringenti su ricavi e altri parametri.<\/p>\n<p>\u00c8 importante chiarire subito tre cose che spesso vengono confuse:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Non \u00e8 il regime dei minimi<\/strong>. Il regime dei nuovi minimi (D.L. 98\/2011) \u00e8 stato chiuso nel 2015 e oggi sopravvive solo per chi vi era gi\u00e0 aderito entro fine 2015 e ne mantiene i requisiti, fino al compimento del trentacinquesimo anno di et\u00e0 o al quinto anno di attivit\u00e0. Per chi apre partita IVA nel 2022, l&#8217;unica via agevolata \u00e8 il forfettario.<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 il regime semplificato<\/strong>. Quest&#8217;ultimo (artt. 18 del DPR 600\/1973) \u00e8 un metodo di tenuta della contabilit\u00e0, non un regime fiscale sostitutivo: chi \u00e8 in semplificato paga comunque IRPEF a scaglioni e applica l&#8217;IVA.<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 un trattamento per &#8220;piccoli&#8221; indistinti<\/strong>. Ha requisiti precisi che escludono diverse situazioni comuni (lavoratori dipendenti con redditi alti, soci di SRL controllate, ex collaboratori dell&#8217;attuale committente).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il forfettario \u00e8 pensato per imprese e professionisti con ricavi contenuti che vogliono semplificare la gestione fiscale e ridurre il carico tributario, accettando in cambio l&#8217;impossibilit\u00e0 di scaricare costi reali e di applicare l&#8217;IVA in fattura.<\/p>\n<h2>Requisiti di accesso al regime forfettario nel 2022<\/h2>\n<p>Per applicare il regime forfettario nel 2022 occorre rispettare contestualmente diverse condizioni. La soglia principale \u00e8 quella sui ricavi\/compensi conseguiti l&#8217;anno precedente, fissata a <strong>65.000 euro<\/strong> per tutti i codici ATECO (uniformata dalla L. 145\/2018, che ha eliminato le soglie differenziate previste in origine).<\/p>\n<p>Oltre alla soglia di ricavi, devono essere rispettati questi requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori<\/strong> non superiori a 20.000 euro lordi nell&#8217;anno precedente. Include compensi per lavoro autonomo occasionale, co.co.co., utili da partecipazione erogati ai familiari ex art. 60 del TUIR.<\/li>\n<li><strong>Nessuna partecipazione<\/strong> in societ\u00e0 di persone, associazioni professionali o imprese familiari.<\/li>\n<li><strong>Nessun controllo<\/strong>, diretto o indiretto, su SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata in regime forfettario.<\/li>\n<li><strong>Nessuna attivit\u00e0 prevalente verso ex datori di lavoro<\/strong>: chi cessa un rapporto di lavoro dipendente non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 prevalente nei confronti di quel datore (o di un suo gruppo) per i due periodi d&#8217;imposta successivi.<\/li>\n<li><strong>Redditi da lavoro dipendente o assimilati nell&#8217;anno precedente non superiori a 30.000 euro<\/strong>. La verifica non opera se il rapporto di lavoro \u00e8 cessato nell&#8217;anno precedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il superamento dei 65.000 euro di ricavi comporta l&#8217;uscita dal regime dal periodo d&#8217;imposta successivo, salvo il caso di sforamento oltre i 100.000 euro che provoca l&#8217;uscita immediata con applicazione dell&#8217;IVA sul fatturato eccedente (regola introdotta successivamente; nel 2022 la regola \u00e8 quella della L. 190\/2014: uscita l&#8217;anno dopo).<\/p>\n<h2>I coefficienti di redditivit\u00e0 ATECO<\/h2>\n<p>Il forfettario si chiama cos\u00ec perch\u00e9 il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi, ma applicando un <strong>coefficiente di redditivit\u00e0 predefinito<\/strong> al fatturato lordo. Il coefficiente dipende dal codice ATECO dell&#8217;attivit\u00e0 e rappresenta una stima &#8220;forfettaria&#8221; di quanto residua come reddito dopo i costi tipici di quel settore.<\/p>\n<p>Ecco i coefficienti previsti nel 2022:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>40%<\/strong> \u2014 Industrie alimentari e bevande (codici 10 e 11)<\/li>\n<li><strong>40%<\/strong> \u2014 Commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio (codici 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)<\/li>\n<li><strong>40%<\/strong> \u2014 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81)<\/li>\n<li><strong>54%<\/strong> \u2014 Commercio ambulante di altri prodotti (47.82, 47.89)<\/li>\n<li><strong>62%<\/strong> \u2014 Intermediari del commercio (46.1)<\/li>\n<li><strong>67%<\/strong> \u2014 Costruzioni e attivit\u00e0 immobiliari (codici 41, 42, 43, 68)<\/li>\n<li><strong>78%<\/strong> \u2014 Attivit\u00e0 professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codici 64-66, 69-75, 85, 86-88)<\/li>\n<li><strong>86%<\/strong> \u2014 Altre attivit\u00e0 economiche (sezioni A, B, C, D, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attenzione a non confondere i numeri: il coefficiente di redditivit\u00e0 \u00e8 la <em>quota di ricavi considerata reddito imponibile<\/em>, non la quota di costi. Un coefficiente del 78% significa che il 78% del fatturato viene tassato e il restante 22% \u00e8 considerato copertura forfettaria dei costi. Questo \u00e8 il principio chiave da cui derivano tutti i pro e i contro del regime.<\/p>\n<p>Una web agency con codice 62.01.00 (Produzione di software, consulenza informatica e attivit\u00e0 connesse) rientra nel coefficiente 67%; un commercialista o un consulente con codice 69.20.11 o 70.22.09 ricade nel 78%; un commerciante al dettaglio con codice 47.xx applica il 40%.<\/p>\n<h2>Calcolo dell&#8217;imposta sostitutiva: l&#8217;esempio completo<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/inline1-13.jpg\" alt=\"Calcolo regime forfettario coefficiente redditivita\" class=\"aligncenter size-large\" \/><\/p>\n<p>Passiamo al cuore operativo: come si calcola quanto si paga. La sequenza \u00e8 sempre questa:<\/p>\n<ol>\n<li>Si prende il <strong>fatturato lordo<\/strong> incassato nell&#8217;anno (criterio di cassa).<\/li>\n<li>Si applica il <strong>coefficiente di redditivit\u00e0<\/strong> ATECO per ottenere il reddito lordo.<\/li>\n<li>Si sottraggono i <strong>contributi previdenziali obbligatori versati<\/strong> nell&#8217;anno (cassa professionale o INPS).<\/li>\n<li>Si ottiene il <strong>reddito imponibile<\/strong>, su cui si applica l&#8217;imposta sostitutiva del <strong>15% (o 5%)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Vediamo un caso pratico riferito a una web agency individuale con codice ATECO 62.01.00 (coefficiente 67%) e fatturato annuo di 50.000 euro, iscritta alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,23% per il 2022, composta da 24% IVS + 0,72% maternit\u00e0 + 1,51% di componenti minori, inclusa l&#8217;ISCRO per i professionisti).<\/p>\n<table border=\"1\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #f0f0f0;\">\n<th align=\"left\">Voce<\/th>\n<th align=\"right\">Importo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Ricavi annuali (incassato)<\/td>\n<td align=\"right\">\u20ac 50.000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Coefficiente redditivit\u00e0 67%<\/td>\n<td align=\"right\">\u00d7 0,67<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Reddito lordo (50.000 \u00d7 67%)<\/strong><\/td>\n<td align=\"right\"><strong>\u20ac 33.500<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contributi INPS Gestione Separata (26,23% di 33.500)<\/td>\n<td align=\"right\">\u2212 \u20ac 8.787<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Reddito imponibile<\/strong><\/td>\n<td align=\"right\"><strong>\u20ac 24.713<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imposta sostitutiva 15%<\/td>\n<td align=\"right\">\u20ac 3.707<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Carico fiscale totale (contributi + imposta)<\/strong><\/td>\n<td align=\"right\"><strong>\u20ac 12.494<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Reddito netto in tasca<\/strong><\/td>\n<td align=\"right\"><strong>\u20ac 37.506<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Su 50.000 euro fatturati, lo stesso professionista <strong>porta a casa circa 37.500 euro netti<\/strong>. Il carico fiscale complessivo (compresi i contributi previdenziali) \u00e8 pari al 24,9% del fatturato. Per un reddito equivalente in regime ordinario IRPEF (con scaglioni 23%-25%-35%-43% e addizionali) lo stesso fatturato genererebbe una tassazione effettiva sensibilmente pi\u00f9 alta, soprattutto se i costi reali deducibili sono modesti.<\/p>\n<h3>Imposta sostitutiva al 5% per le startup<\/h3>\n<p>Chi apre la partita IVA pu\u00f2 applicare l&#8217;aliquota ridotta del <strong>5% per i primi cinque anni<\/strong> se rispetta tre condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attivit\u00e0 artistica, professionale o d&#8217;impresa.<\/li>\n<li>L&#8217;attivit\u00e0 non deve essere la prosecuzione di un&#8217;attivit\u00e0 svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo periodo di praticantato obbligatorio).<\/li>\n<li>In caso di subentro in attivit\u00e0 preesistente, i ricavi\/compensi del cedente non devono superare i 65.000 euro l&#8217;anno precedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sui 24.713 euro dell&#8217;esempio, un&#8217;aliquota al 5% si traduce in soli 1.236 euro di imposta sostitutiva, contro i 3.707 euro al 15%: un risparmio di 2.471 euro all&#8217;anno per cinque anni, ovvero quasi 12.400 euro nei primi cinque anni di attivit\u00e0.<\/p>\n<h2>I contributi previdenziali: la voce pi\u00f9 pesante<\/h2>\n<p>Per molti forfettari il vero costo non \u00e8 l&#8217;imposta sostitutiva, ma i contributi previdenziali. Nel 2022 le regole sono queste:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gestione Separata INPS<\/strong> (professionisti senza cassa privata): aliquota 26,23% per il 2022 (24% IVS + 0,72% maternit\u00e0 + 1,51% componenti minori incluso l&#8217;ISCRO introdotto dalla L. 178\/2020 con aliquota 0,51% in fase di avvio). Il contributo si applica sul reddito determinato come ricavi \u00d7 coefficiente. Non c&#8217;\u00e8 minimale obbligatorio.<\/li>\n<li><strong>Artigiani e commercianti INPS<\/strong>: contributi fissi sul minimale reddituale (\u20ac 16.243 nel 2022) pari a circa \u20ac 3.905 per artigiani e \u20ac 3.918 per commercianti. Sull&#8217;eccedenza si applica il 24% (artigiani) o 24,48% (commercianti). Possibile riduzione del 35% per gli iscritti al forfettario, su domanda.<\/li>\n<li><strong>Casse previdenziali private<\/strong> (avvocati, ingegneri, commercialisti, geometri, ecc.): regole specifiche per cassa, con minimi e aliquote variabili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>riduzione del 35% dei contributi INPS<\/strong> per artigiani e commercianti forfettari \u00e8 un&#8217;agevolazione spesso sottovalutata. Va richiesta esplicitamente tramite il portale INPS entro il 28 febbraio dell&#8217;anno di applicazione (o entro 30 giorni dall&#8217;inizio attivit\u00e0) e si traduce in un risparmio concreto di oltre 1.300 euro\/anno sul minimale.<\/p>\n<p>I contributi versati sono <strong>deducibili dal reddito imponibile<\/strong> ai fini dell&#8217;imposta sostitutiva (\u00e8 l&#8217;unica deduzione ammessa). Vanno indicati nel quadro LM della dichiarazione e devono essere effettivamente pagati nell&#8217;anno per essere deducibili (principio di cassa).<\/p>\n<h2>Vantaggi del regime forfettario<\/h2>\n<p>I motivi per cui il forfettario \u00e8 diventato la scelta dominante per le partite IVA italiane si possono riassumere in cinque punti:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Imposta unica sostitutiva<\/strong>: 15% (o 5% per i primi 5 anni delle startup) anzich\u00e9 scaglioni IRPEF, addizionali regionali e comunali. Il vantaggio \u00e8 tanto pi\u00f9 marcato quanto pi\u00f9 alto \u00e8 il reddito sotto la soglia.<\/li>\n<li><strong>Niente IVA in fattura<\/strong>: i clienti pagano l&#8217;importo netto senza l&#8217;aggiunta del 22% (o aliquote ridotte). Vantaggio enorme verso clienti privati B2C, neutro verso clienti B2B con IVA detraibile.<\/li>\n<li><strong>Niente studi di settore\/ISA<\/strong>: i forfettari sono esclusi dall&#8217;applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 fiscale).<\/li>\n<li><strong>Contabilit\u00e0 ultrasemplificata<\/strong>: nessun registro IVA, nessuna liquidazione periodica, nessuna comunicazione dati fatture. Basta numerare e conservare le fatture emesse, registrare gli incassi per cassa e annotare i contributi previdenziali pagati.<\/li>\n<li><strong>Esonero da ritenuta d&#8217;acconto<\/strong>: chi \u00e8 in forfettario non subisce ritenuta sulle proprie fatture (basta indicare la causale in fattura) e, salvo eccezioni, non \u00e8 sostituto d&#8217;imposta sui compensi che eroga.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per un freelance digitale che fattura prevalentemente a clienti privati o piccole aziende, questi vantaggi diventano una leva di prezzo importante: a parit\u00e0 di ricavo netto, il prezzo finale \u00e8 pi\u00f9 competitivo del 22% rispetto a un concorrente in regime ordinario.<\/p>\n<h2>Limiti e svantaggi da conoscere<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/inline2-13.jpg\" alt=\"Consulente fiscale regime forfettario PMI\" class=\"aligncenter size-large\" \/><\/p>\n<p>Il rovescio della medaglia esiste e va valutato con onest\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niente detrazione IVA sugli acquisti<\/strong>: chi compra un computer da 1.220 euro IVA inclusa paga davvero 1.220 euro. In regime ordinario potrebbe scaricare 220 euro di IVA.<\/li>\n<li><strong>Niente deduzione dei costi reali<\/strong>: la quota forfettaria del 22% (per ATECO 78%) o 33% (per ATECO 67%) pu\u00f2 essere insufficiente quando i costi reali sono alti, ad esempio in attivit\u00e0 con forte componente di acquisti, materiali o subappalti. Una web agency con prevalente subappalto a sviluppatori esterni pu\u00f2 ritrovarsi a pagare imposta su redditi &#8220;virtuali&#8221; superiori a quelli reali.<\/li>\n<li><strong>Reverse charge non applicabile<\/strong>: il forfettario non applica il reverse charge in uscita e per gli acquisti in reverse charge dall&#8217;estero (UE e extra-UE) deve pagare l&#8217;IVA con autofattura, senza poterla detrarre.<\/li>\n<li><strong>Niente ritenuta d&#8217;acconto in entrata<\/strong>: il committente non opera ritenuta. Sembra un vantaggio, ma se in futuro si esce dal regime con compensi maturati prima, possono nascere situazioni miste delicate.<\/li>\n<li><strong>Esclusione dal contraddittorio ISA<\/strong>: niente &#8220;voto fiscale&#8221; da spendere come garanzia in fase di controllo, anche se in compenso ci sono regole agevolative su accertamenti.<\/li>\n<li><strong>Difficolt\u00e0 di accesso al credito<\/strong>: alcune banche guardano con sospetto i bilanci dei forfettari perch\u00e9 il &#8220;reddito dichiarato&#8221; \u00e8 frutto di un calcolo forfettario e non rispecchia le marginalit\u00e0 reali. In sede di mutuo o finanziamento pu\u00f2 servire materiale aggiuntivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La regola pratica: il forfettario conviene quasi sempre se i costi reali sono <strong>inferiori<\/strong> alla quota forfettaria implicita nel coefficiente. Se i costi superano stabilmente quella soglia, il regime ordinario o semplificato pu\u00f2 tornare a essere vantaggioso, soprattutto sopra i 40.000-50.000 euro di ricavi.<\/p>\n<h2>Fatturazione elettronica per i forfettari nel 2022<\/h2>\n<p>Il 2022 segna una svolta sulla fatturazione elettronica per il regime forfettario. Fino al 30 giugno 2022 tutti i forfettari erano esonerati dall&#8217;obbligo di fattura elettronica B2B (introdotto dal 1\u00b0 gennaio 2019 per la generalit\u00e0 delle partite IVA).<\/p>\n<p>Dal <strong>1\u00b0 luglio 2022<\/strong>, in seguito al D.L. 36\/2022 (Decreto PNRR-2 convertito con L. 79\/2022), l&#8217;obbligo di fattura elettronica si estende anche ai contribuenti in regime forfettario che hanno <strong>conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro<\/strong> nell&#8217;anno precedente. I forfettari sotto la soglia di 25.000 euro restano esonerati fino al 1\u00b0 gennaio 2024 (data in cui l&#8217;obbligo diventer\u00e0 generalizzato per tutti).<\/p>\n<p>In pratica, nel 2022 coesistono tre situazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Forfettari con ricavi 2021 superiori a 25.000 euro: obbligo di fattura elettronica dal 1\u00b0 luglio 2022.<\/li>\n<li>Forfettari con ricavi 2021 inferiori o uguali a 25.000 euro: esonero confermato fino al 31 dicembre 2023.<\/li>\n<li>Nuove partite IVA aperte nel 2022 in forfettario: esonero per il primo anno (manca il riferimento dell&#8217;anno precedente), poi verifica nel 2023.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per chi rientra nell&#8217;obbligo, le fatture vanno emesse in formato XML attraverso il <strong>Sistema di Interscambio (SdI)<\/strong>. Servono un canale di trasmissione (PEC, codice destinatario di un intermediario, web SdI) e un software che produca XML conformi. I sistemi gestionali moderni gestiscono nativamente il flusso, integrando la firma, l&#8217;invio allo SdI, la conservazione sostitutiva e l&#8217;eventuale gestione delle ricevute di scarto.<\/p>\n<p>Un dettaglio importante per chi \u00e8 ancora in esonero: anche se non si \u00e8 obbligati, conviene <strong>passare volontariamente alla fattura elettronica<\/strong> per anticipare la transizione, semplificare la conservazione e dimostrare la corretta tenuta documentale. Inoltre la fattura elettronica volontaria abilita la riduzione di un anno dei termini di accertamento per chi tracci tutti gli incassi e pagamenti sopra i 500 euro.<\/p>\n<h2>La fattura del forfettario: cosa scrivere in pratica<\/h2>\n<p>Una fattura emessa in regime forfettario deve riportare alcuni elementi specifici che la distinguono da una fattura ordinaria:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nessuna IVA<\/strong>: l&#8217;importo della fattura \u00e8 composto solo dal corrispettivo, senza addebito IVA.<\/li>\n<li><strong>Dicitura obbligatoria<\/strong>: &#8220;Operazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190\/2014 \u2014 regime forfettario&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Dicitura sulla ritenuta<\/strong>: &#8220;Compenso non soggetto a ritenuta d&#8217;acconto ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 67, della Legge n. 190\/2014&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Marca da bollo da 2 euro<\/strong> per fatture con importo superiore a 77,47 euro (\u00e8 un&#8217;imposta di bollo che sostituisce l&#8217;IVA). Da indicare in fattura sia come voce che come dato del contrassegno. Per fatture elettroniche si paga in modalit\u00e0 telematica con F24, con cadenza trimestrale.<\/li>\n<li><strong>Codice destinatario<\/strong> o <strong>PEC<\/strong>: obbligatori solo se la fattura \u00e8 elettronica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una fattura ben fatta evita contestazioni dei clienti (soprattutto della Pubblica Amministrazione, che \u00e8 particolarmente attenta alle diciture) e semplifica i controlli successivi. Per approfondire la struttura completa di una fattura B2B e i diversi obblighi, pu\u00f2 essere utile rileggere la nostra <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/fatturazione-elettronica-b2b-guida-pmi-2021\/\">guida alla fatturazione elettronica B2B per PMI<\/a>.<\/p>\n<h2>Come Brenta ERP (Odoo) gestisce il regime forfettario<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/inline3-13.jpg\" alt=\"Gestionale ERP fatturazione forfettario\" class=\"aligncenter size-large\" \/><\/p>\n<p>Un gestionale moderno costruito sulla piattaforma Odoo permette di gestire il regime forfettario in modo trasparente, senza forzature e senza addebiti errati di IVA. In Brenta ERP la configurazione passa attraverso quattro elementi:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Posizione fiscale dedicata &#8220;Regime Forfettario&#8221;<\/strong>: applica automaticamente alle fatture in uscita un&#8217;aliquota IVA al 0% con causale di esenzione &#8220;N2.2 \u2014 Operazioni non soggette &#8211; altri casi&#8221; (codifica TD\/N richiesta dallo SdI per i forfettari), inserendo la dicitura art. 1 commi 54-89 L. 190\/2014 nel pi\u00e8 di pagina.<\/li>\n<li><strong>Gestione automatica della marca da bollo<\/strong>: il sistema controlla l&#8217;importo della fattura e, per importi superiori a 77,47 euro, aggiunge in automatico la voce &#8220;Imposta di bollo 2 euro&#8221; con flag dedicato per la rendicontazione trimestrale all&#8217;Agenzia delle Entrate. La gestione include anche il calcolo dell&#8217;F24 da versare con scadenze trimestrali.<\/li>\n<li><strong>Contabilit\u00e0 semplificata<\/strong>: il piano dei conti viene snellito per riflettere le esigenze del forfettario, con un registro incassi\/pagamenti e la possibilit\u00e0 di esportare il riepilogo dei ricavi per il quadro LM della dichiarazione (modello Redditi PF).<\/li>\n<li><strong>Integrazione SdI<\/strong>: per chi \u00e8 soggetto all&#8217;obbligo dal 1\u00b0 luglio 2022, l&#8217;invio delle fatture al Sistema di Interscambio avviene direttamente dal gestionale tramite intermediario qualificato, con tracciamento delle ricevute e conservazione sostitutiva inclusa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;investimento in un gestionale strutturato pu\u00f2 sembrare sproporzionato per un piccolo forfettario, ma diventa indispensabile non appena si superano le 50-100 fatture all&#8217;anno o si gestiscono pi\u00f9 clienti business con flussi documentali complessi. Per orientarsi sulle opzioni disponibili, vale la pena rileggere la nostra <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/erp-gestionale-differenza\/\">analisi su ERP e gestionale<\/a> e l&#8217;<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/automazione-fatturazione-passiva-guida\/\">approfondimento sull&#8217;automazione del ciclo passivo<\/a>, due punti spesso trascurati anche da chi \u00e8 in forfettario ma riceve molti documenti dai fornitori.<\/p>\n<h2>Quando il forfettario conviene davvero<\/h2>\n<p>Il forfettario non \u00e8 automaticamente la scelta migliore. La convenienza dipende dal rapporto tra ricavi, costi reali, contributi previdenziali e situazione personale (carichi familiari, mutuo per detrazioni, redditi da locazione, ecc.). Una matrice empirica che funziona quasi sempre \u00e8 questa:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conviene quasi certamente<\/strong> se: ricavi sotto 30.000 euro, costi reali bassi (servizi puri, lavoro intellettuale), nessuna detrazione\/deduzione personale rilevante, nessuna fascia IRPEF alta a cui far concorrere il reddito.<\/li>\n<li><strong>Conviene probabilmente<\/strong> se: ricavi tra 30.000 e 50.000 euro, costi reali tra il 10% e il 20% dei ricavi, ATECO con coefficiente 67% o 78%.<\/li>\n<li><strong>Va valutato caso per caso<\/strong> se: ricavi tra 50.000 e 65.000 euro, costi reali sopra il 30%, presenza di familiari a carico e mutui che generano detrazioni importanti in regime ordinario.<\/li>\n<li><strong>Non conviene<\/strong> se: costi reali sopra il 40% dei ricavi (industria, commercio con magazzino, costruzioni con materiali), necessit\u00e0 di scaricare IVA su acquisti rilevanti, prevalente clientela B2B con IVA detraibile, obiettivo di crescita rapida sopra la soglia dei 65.000 euro nel breve termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un esercizio utile \u00e8 simulare il calcolo dell&#8217;imposta sia in forfettario sia in regime ordinario (con costi reali e detrazioni effettive). La differenza emerge subito e aiuta a prendere una decisione informata, eventualmente con il supporto del commercialista.<\/p>\n<h2>FAQ: domande frequenti sul regime forfettario<\/h2>\n<h3>Il forfettario pu\u00f2 fatturare alla Pubblica Amministrazione?<\/h3>\n<p>S\u00ec, ma con due specifiche. Primo, la fattura va emessa in formato elettronico tramite SdI (la PA accetta solo fatture elettroniche dal 2014, ben prima dell&#8217;obbligo generale). Secondo, anche se il forfettario \u00e8 in esonero, per la PA la fattura elettronica \u00e8 sempre dovuta. Va inoltre indicato il codice IPA dell&#8217;ufficio destinatario e applicato lo split payment se previsto: per i forfettari, per\u00f2, lo split payment \u00e8 stato escluso (la PA paga al netto e non versa l&#8217;IVA, semplicemente perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 IVA in fattura).<\/p>\n<h3>Il forfettario deve avere una PEC?<\/h3>\n<p>S\u00ec. L&#8217;obbligo di PEC per le partite IVA esiste indipendentemente dal regime fiscale, in base al D.L. 185\/2008. Va comunicata al Registro Imprese (per ditte individuali iscritte) o all&#8217;INI-PEC. Per i forfettari che diventano soggetti all&#8217;obbligo di fattura elettronica dal luglio 2022, la PEC pu\u00f2 essere usata anche come canale di ricezione dalle fatture elettroniche dallo SdI.<\/p>\n<h3>Si pu\u00f2 uscire volontariamente dal forfettario?<\/h3>\n<p>S\u00ec. L&#8217;uscita per scelta \u00e8 possibile barrando l&#8217;apposita opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA dell&#8217;anno successivo (s\u00ec, anche se non si fa la dichiarazione IVA in forfettario, si compila il VO). Attenzione: l&#8217;opzione vincola per almeno tre anni nel regime ordinario o semplificato. La scelta va ponderata con simulazioni numeriche e non va fatta sull&#8217;impulso del momento.<\/p>\n<h3>I beni strumentali sono deducibili nel forfettario?<\/h3>\n<p>No, non direttamente. Il costo di un PC, una stampante o un&#8217;auto strumentale non viene dedotto per importo reale: rientra nella quota forfettaria implicita nel coefficiente di redditivit\u00e0. Questo \u00e8 uno dei limiti pi\u00f9 discussi del regime, soprattutto in fasi di forte investimento. Resta possibile dedurre i contributi previdenziali e, in alcuni casi specifici, oneri straordinari come la maternit\u00e0.<\/p>\n<h3>Il forfettario pu\u00f2 assumere dipendenti?<\/h3>\n<p>S\u00ec, ma con il limite delle spese per lavoro non superiori a 20.000 euro lordi annui (somma di stipendi lordi, contributi a carico del datore, indennit\u00e0 varie). Superato questo limite, si esce dal regime dall&#8217;anno successivo. La gestione del personale comporta inoltre obblighi da sostituto d&#8217;imposta (ritenute sui dipendenti, modello 770) che annullano parzialmente la semplificazione del forfettario. In genere, sopra le 2-3 assunzioni il regime forfettario perde gran parte dei suoi vantaggi.<\/p>\n<h3>Il forfettario fa la liquidazione IVA?<\/h3>\n<p>No. Non essendo soggetto IVA, il forfettario non presenta liquidazioni periodiche n\u00e9 dichiarazione IVA annuale. Per il confronto con i regimi ordinari, pu\u00f2 essere utile approfondire la <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/liquidazione-iva-mensile-trimestrale-scelta-pmi-2022\/\">scelta tra liquidazione IVA mensile e trimestrale<\/a> dedicata alle PMI in regime ordinario.<\/p>\n<h3>Cosa succede se sforo i 65.000 euro?<\/h3>\n<p>Nel 2022 vale la regola della L. 190\/2014: il superamento della soglia comporta l&#8217;uscita dal regime dall&#8217;anno successivo, con applicazione del regime ordinario o semplificato a scelta. Le fatture emesse nell&#8217;anno di sforamento restano senza IVA. La regola sull&#8217;uscita immediata in caso di superamento dei 100.000 euro \u00e8 stata introdotta successivamente e non si applica in questo periodo.<\/p>\n<h2>Conclusione operativa<\/h2>\n<p>Il regime forfettario, nel 2022, rimane lo strumento principale di accesso &#8220;leggero&#8221; alla partita IVA italiana. La sua semplicit\u00e0 contabile, l&#8217;imposta sostitutiva piatta al 15% (5% per le startup) e l&#8217;assenza di IVA in fattura lo rendono particolarmente attrattivo per freelance del digitale, consulenti, microimprese di servizi e piccole attivit\u00e0 commerciali. La svolta della fattura elettronica obbligatoria per chi supera i 25.000 euro di ricavi, in vigore dal 1\u00b0 luglio 2022, segna per\u00f2 l&#8217;inizio di una transizione che porter\u00e0 tutti i forfettari in formato elettronico entro il 2024.<\/p>\n<p>L&#8217;invito \u00e8 quello di non basarsi su luoghi comuni: fai i numeri sulla tua situazione specifica, considera i costi reali, i contributi e il tuo orizzonte di crescita. Se hai bisogno di una struttura gestionale che cresca con te, dal forfettario al regime ordinario senza dover riscrivere processi e documenti, vale la pena valutare le <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/soluzioni\/software-pmi.php\">soluzioni gestionali per PMI<\/a> costruite per accompagnare l&#8217;evoluzione fiscale e operativa di freelance e microimprese italiane.<\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"Article\",\n  \"headline\": \"Regime forfettario 2022 per PMI e freelance italiani: requisiti, calcoli e quando conviene davvero\",\n  \"description\": \"Guida completa al regime forfettario 2022: requisiti, coefficienti ATECO, calcolo imposta sostitutiva 15%, contributi INPS, fatturazione elettronica.\",\n  \"image\": \"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/featured-13.jpg\",\n  \"author\": {\"@type\": \"Organization\", \"name\": \"Brentasoft\"},\n  \"publisher\": {\n    \"@type\": \"Organization\",\n    \"name\": \"Brentasoft\",\n    \"logo\": {\"@type\": \"ImageObject\", \"url\": \"https:\/\/brentasoft.com\/img\/logo.png\"}\n  },\n  \"datePublished\": \"2022-09-22T09:14:00+02:00\",\n  \"dateModified\": \"2022-09-22T09:14:00+02:00\",\n  \"mainEntityOfPage\": {\n    \"@type\": \"WebPage\",\n    \"@id\": \"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/regime-forfettario-2022-requisiti-calcoli-pmi-freelance\/\"\n  }\n}\n<\/script><\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Il forfettario pu\u00f2 fatturare alla Pubblica Amministrazione?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"S\u00ec, ma la fattura va emessa in formato elettronico tramite SdI con codice IPA dell'ufficio destinatario. 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Sopra la soglia si esce dal regime dall'anno successivo.\"\n      }\n    },\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Il forfettario fa la liquidazione IVA?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"No. Non essendo soggetto IVA, il forfettario non presenta liquidazioni periodiche n\u00e9 dichiarazione IVA annuale.\"\n      }\n    },\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Cosa succede se sforo i 65.000 euro di ricavi nel 2022?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"Nel 2022 vale la regola della Legge 190\/2014: il superamento della soglia comporta l'uscita dal regime dall'anno successivo, con applicazione del regime ordinario o semplificato a scelta. 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